Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nell’ottemperanza (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 74 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la successiva esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione o dell’ente obbligato determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno l’interesse del ricorrente alla pronuncia di adempimento. Quando l’esecuzione interviene dopo la notifica del ricorso, l’ente che vi ha dato corso va condannato alla refusione delle spese di lite per soccombenza virtuale, poiché l’instaurazione del giudizio si è resa necessaria per superare l’inerzia dell’obbligato. La declaratoria di cessazione presuppone l’accertamento dell’avvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale e non richiede la pronuncia di un ordine di eseguire.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Puglia, l’ottemperanza alla sentenza n. 83 del 2.4.2025, passata in giudicato, con la quale le era stato riconosciuto il diritto a conseguire la pensione anticipata in cumulo con decorrenza dal 01.09.2023.

Dopo aver diffidato inutilmente l’I.N.P.S. in data 2 settembre 2025, la ricorrente ha depositato il ricorso in data 13 ottobre 2025. L’Istituto si è costituito segnalando di aver dato esecuzione alla sentenza in data 07/10/2025, con liquidazione degli arretrati mediante il cedolino di dicembre 2025. All’udienza del 26 marzo 2026 le parti si sono date reciprocamente atto della sussistenza dei presupposti per la cessazione della materia del contendere, chiedendo la ricorrente la condanna alle spese e l’I.N.P.S. la compensazione.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al giudice monocratico attiene agli effetti dell’esecuzione sopravvenuta del giudicato nel giudizio di ottemperanza e alle conseguenze sulle spese di lite. Le parti avevano concordemente riconosciuto l’avvenuta adozione, da parte dell’ente previdenziale, del provvedimento di accoglimento della richiesta di riconoscimento della pensione anticipata in cumulo.

La Corte rileva che la pretesa della ricorrente risulta pienamente soddisfatta, con conseguente sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Venuto meno l’interesse alla pronuncia di adempimento, il processo non può che chiudersi con tale declaratoria.

Sul piano delle spese, il giudice evidenzia che l’esecuzione è stata realizzata mediante provvedimento notificato alla ricorrente in data 9 ottobre 2025, quindi poco tempo dopo la notifica del ricorso avvenuta in data 6 ottobre. Da tale sequenza temporale discende la soccombenza virtuale dell’I.N.P.S., che va condannato alla refusione delle spese, non essendo l’Istituto risultato vittorioso nel merito sostanziale della pretesa.

Il ricorso è dunque definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere e condanna dell’I.N.P.S. alla refusione delle spese di lite, liquidate in favore della ricorrente nell’importo complessivo di € 350,00, da distrarsi in favore del legale antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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