Errore tecnico su dotti biliari indissociabili esclude colpa grave del chirurgo (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 167 del 17.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile del medico dipendente, la colpa grave è integrata soltanto da un errore grossolano e non scusabile, che si discosti in modo manifesto dalle regole della scienza e dell’esperienza richieste dal tipo di prestazione. Qualora l’intervento presenti peculiarità tecniche e anatomiche tali da rendere indissociabili le strutture biliari dalla neoformazione, l’errore materiale del chirurgo non assurge a imperizia grave, pur a fronte di un esito infausto. Parimenti non integra negligenza grave l’omessa esecuzione di un esame diagnostico intraoperatorio che, all’epoca dei fatti, non era imposto da alcuna linea guida e la cui effettuazione non avrebbe azzerato né ridotto in modo significativo il rischio di errore. Il mancato raggiungimento del risultato, in una prestazione di particolare difficoltà, non è di per sé indice della sussistenza di colpa grave.
Il Fatto
Il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Lombardia conviene in giudizio due medici, un primo e un secondo operatore, chiedendo la condanna al pagamento, in favore di una ASST, della somma di 250.000 euro, oltre rivalutazione, interessi e spese.
La pretesa erariale origina dalla definizione stragiudiziale di una vicenda risarcitoria: a seguito del decesso di un paziente sottoposto a intervento di epatectomia sinistra allargata, l’azienda sanitaria ha corrisposto agli aventi causa 625.000 euro, dei quali 250.000 euro sono rimasti a suo carico a titolo di Self Insured Retention in forza delle condizioni di polizza RCT/O. L’addebito riguarda la condotta tenuta in sala operatoria, ove i sanitari hanno suturato il dotto epatico comune anziché il dotto biliare sinistro, nonché l’omessa esecuzione della colangiografia intraoperatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio circoscrive la questione dirimente alla sussistenza o meno della colpa grave, non essendo contestati né il rapporto di servizio né l’entità del danno. La verifica viene articolata su due distinti profili: l’imperizia in sede esecutiva e la negligenza per l’omesso esame diagnostico.
Quanto al primo profilo, la Corte richiama il combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., secondo cui, in presenza di una prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il professionista risponde solo per dolo o colpa grave. L’intervento di epatectomia sinistra allargata viene qualificato come particolarmente complesso e realizzabile solo in strutture di altissima specializzazione.
La CTU, disposta per la complessità tecnica della materia, ha accertato che la voluminosa cisti epatica comprimeva e rendeva indissociabili dalla propria parete le strutture biliari a livello dell’ilo epatico, con un campo operatorio reso non deterso dal sanguinamento conseguente alla terapia anticoagulante. La Corte ne trae il convincimento che l’errore non sia ascrivibile a imperizia grave, non consentendo neppure l’esecuzione secondo le regole tecniche di alta specializzazione di escludere un simile errore, attese le dimensioni infinitesimali dei dotti e l’altissima vascolarizzazione dell’organo. È irrilevante la qualificazione della situazione come variante anatomica, non implicando alterazione funzionale.
Quanto al secondo profilo, il CTU ha escluso che all’epoca esistessero linee guida imponenti la colangiografia transcistica intraoperatoria, trattandosi di scelta discrezionale rimessa ai chirurghi, prassi confermata anche in altre unità operative di trapianto. Aggiunge che l’esame non avrebbe imposto, ex post, alcuna revisione del campo operatorio. La Corte dichiara irrilevanti le linee guida invocate dalla Procura, in quanto pubblicate nel 2022 e una nel 2016, dunque inapplicabili all’intervento del 2014, mentre le mere pubblicazioni scientifiche non hanno la cogenza delle linee guida.
La Corte rileva infine che la Procura non ha allegato né provato che l’esame invocato avrebbe ridotto o escluso il rischio dell’errore, eziologicamente ricollegato all’anatomia particolare del paziente. Esclusa la negligenza grave, la domanda è rigettata, con liquidazione degli onorari di difesa a carico dell’amministrazione di appartenenza e con definitiva attribuzione a quest’ultima delle spese di CTU.
Nota della Redazione
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