Rito abbreviato contabile ed estinzione del giudizio per integrale pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 20 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato del giudizio di responsabilità amministrativa, il tempestivo e integrale versamento della somma determinata con decreto presidenziale determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. La definizione agevolata preclude la prosecuzione con rito ordinario e non è impugnabile. Quanto alle spese, l’art. 130 c.g.c. impone al giudice di provvedere, non operando i limiti previsti dall’art. 111 c.g.c. per l’estinzione ordinaria né dall’art. 110 c.g.c. per la rinunzia agli atti. Non ravvisandosi cessazione della materia del contendere, il regolamento delle spese va operato valorizzando tempi e modalità dell’istanza, congruità della somma, gravità della condotta, entità del danno e comportamento processuale del convenuto, potendo giungersi a compensazione integrale quando il pagamento eviti procedure esecutive più lunghe e aleatorie e realizzi lo scopo di incameramento certo e immediato delle somme risarcitorie.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio dinanzi alla Sezione giurisdizionale un docente di ruolo per danno erariale, contestando lo svolgimento di attività libero-professionale extra istituzionale in assenza dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. La pretesa risarcitoria, quantificata in origine in oltre 82.000 euro quale mancata entrata per l’omesso riversamento dei compensi percepiti negli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, era stata rideterminata dalla Procura in 42.805,74 euro all’esito delle deduzioni difensive. Il convenuto eccepiva l’intervenuta prescrizione e contestava l’occultamento doloso, sostenendo di avere sempre presentato le richieste di autorizzazione e che i compensi erano stati regolarmente fatturati.
Il convenuto chiedeva quindi l’ammissione al rito abbreviato, previo parere favorevole del Pubblico Ministero, offrendo il pagamento di 21.402,87 euro, pari al 50% della pretesa. Con decreto presidenziale n. 22/2024 la Sezione accoglieva l’istanza e fissava il termine di trenta giorni per il versamento e l’udienza di definizione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il presupposto dell’ammissibilità già vagliato in sede di decreto: non era stato provato, in capo al percettore di compensi per incarichi illegittimi, un arricchimento volutamente attuato in danno dell’amministrazione. Venivano valorizzate la condotta del convenuto, che per varie annualità dal 2008 al 2012 aveva presentato le richieste di autorizzazione, il numero esiguo di anni in contestazione e l’entità modesta dell’asserito danno, anche dopo la rimodulazione operata dalla Procura.
La difesa ha depositato la prova documentale del pagamento effettuato in conformità alle disposizioni del decreto: il bonifico bancario del 12 novembre 2024, trasmesso alla Sezione il 21 novembre 2024, e l’attestazione di versamento in tesoreria rilasciata dalla Banca d’Italia, dalla quale risulta il versamento di 21.402,87 euro in esecuzione del decreto n. 22/2024.
Verificato l’integrale e tempestivo pagamento della somma ritenuta congrua, il Collegio dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., in linea con l’orientamento già assunto dalla Sezione in casi analoghi e con l’utilizzo della medesima formula operato dalle Sezioni d’appello per le fattispecie di definizione agevolata previste dall’art. 1, commi 231, 232 e 233, legge n. 266/2005, cui il legislatore ricollega la preclusione alla prosecuzione con rito ordinario e la non impugnabilità della sentenza.
Sul regolamento delle spese, la Sezione osserva che l’art. 130 c.g.c. impone di provvedere, non essendo consentito applicare le regole dell’art. 111 c.g.c. o dell’art. 110 c.g.c. Non ravvisandosi una cessazione della materia del contendere, poiché la definizione mediante rito abbreviato non è integralmente satisfattiva delle pretese attoree, vanno valorizzati i tempi e le modalità dell’istanza, i fatti e le motivazioni che hanno condotto alla definizione, la congruità della somma offerta, la gravità della condotta e l’entità del danno, oltre al comportamento processuale del convenuto.
Tali elementi inducono a disporre la compensazione integrale delle spese: il tempestivo e completo versamento ha evitato all’amministrazione danneggiata le più lunghe e aleatorie procedure esecutive e i relativi oneri, realizzando lo scopo della norma di garantire l’incameramento certo e immediato delle somme risarcitorie all’erario.
Nota della Redazione
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