Rito cartolare, conclusioni del pg e concorso tra ricettazione e segni falsi (Cass. pen. Sez. VII n. 26887 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento cartolare disciplinato dalla cd. riforma Cartabia, vigente dall’1 luglio 2024, la comunicazione a cura della cancelleria delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti non è prevista né per il procedimento di appello ex art. 598-bis cod. proc. pen. né per quello di cassazione ex art. 611 cod. proc. pen., essendo stabilito soltanto che le richieste del Procuratore generale siano presentate quindici giorni prima dell’udienza, con facoltà delle parti di presentare motivi nuovi, memorie e memorie di replica fino a cinque giorni prima. Le richieste della parte pubblica restano comunque a disposizione delle altre parti, che possono richiederne copia alla cancelleria, mentre le comunicazioni relative al deposito costituiscono mera cortesia, non sussistendo alcun obbligo. Integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che rilevi la configurabilità della contraffazione grossolana, perché la norma tutela in via principale la fede pubblica e configura un reato di pericolo. Il delitto di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi possono concorrere, descrivendo condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non si configura un rapporto di specialità.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. con sentenza della Corte d’appello di Milano del 20.01.2026. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, censurando la mancata comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero e la qualificazione giuridica dei fatti accertati.

La questione approda davanti alla Sezione VII della Corte di cassazione, che esamina il ricorso con il rito cartolare e lo dichiara inammissibile.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è manifestamente infondato. Il Collegio osserva che nel procedimento cartolare novellato dalla cd. riforma Cartabia, la cui disciplina è vigente dall’1 luglio 2024, la comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti, a cura della cancelleria, non è più prevista né per il procedimento di appello ex art. 598-bis cod. proc. pen. né per quello di cassazione ex art. 611 cod. proc. pen.. Il diverso assetto previsto dal previgente rito cartolare “pandemico” non è dunque più invocabile.

Il sistema stabilisce soltanto che le richieste del Procuratore generale siano presentate quindici giorni prima dell’udienza e che le parti possano depositare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima dell’udienza, memorie di replica. Ne deriva che le richieste della parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, le quali possono richiederne copia alla cancelleria. Le eventuali comunicazioni relative al deposito devono quindi considerarsi di mera cortesia, non sussistendo più alcun obbligo al riguardo, come già affermato da Sez. II n. 15245 del 06/03/2025.

Il secondo motivo è infondato nel merito. La Corte d’appello si è correttamente conformata, quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, al consolidato orientamento di legittimità (Sez. V n. 5260 dell’11/12/2013 – 03/02/2014), secondo cui integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana. La norma tutela, in via principale e diretta, non la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio. Si tratta di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno, con conseguente esclusione dell’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.

La Corte richiama inoltre il principio secondo cui i delitti di ricettazione e di commercio di prodotti con segni falsi possono concorrere (Sez. Un. n. 23427 del 09/05/2001; Sez. II n. 12452 del 04/03/2008), poiché le fattispecie descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità e rispetto alle quali non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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