Alienazione dell’immobile ed interesse ad impugnare l’ordine di demolizione (Cass. pen. Sez. 3 n. 16442 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’interesse ad impugnare, richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità di ogni impugnazione, deve essere concreto e attuale e deve persistere sino alla decisione. Nel caso in cui il condannato, destinatario dell’ingiunzione a demolire, non sia più proprietario dell’immobile o titolare di altro diritto reale sullo stesso, l’interesse all’annullamento del provvedimento deve essere dedotto in modo specifico e deve corrispondere ad un beneficio effettivo e reale derivante dall’annullamento dell’atto. L’ordine di demolizione, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere reale e contenuto ripristinatorio, conserva efficacia anche nei confronti del dante causa del condannato e non è escluso dall’alienazione del bene a terzi. La sua sospensione postula la ragionevole previsione, su elementi concreti, dell’adozione in breve tempo di un provvedimento amministrativo o giurisdizionale incompatibile.

Il Fatto

Con ordinanza del 26 settembre 2025, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’istanza di revoca, previa sospensione, dell’ordine di demolizione emesso con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 25 febbraio 2008, divenuta irrevocabile. La Corte territoriale escludeva la revoca del provvedimento perché dagli atti non risultava alcun titolo abilitativo in sanatoria né un provvedimento di condono edilizio.

Avverso tale ordinanza, il condannato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo cinque motivi. Con gli primi quattro, la difesa contestava la mancata valutazione della pendenza di procedure di condono edilizio e di un giudizio dinanzi al TAR e lamentava vizi motivazionali in ordine all’affidamento e ai presupposti temporali della sanatoria. Con il quinto motivo, il ricorrente sosteneva di non rivestire alcuna qualità giuridicamente rilevante sul bene, essendone divenuta proprietaria, a seguito di donazione, altro soggetto.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per carenza di interesse, esaminando preliminarmente l’ultimo motivo, dal quale emergeva che il ricorrente non era più proprietario dell’immobile oggetto dell’ordine di demolizione, donato a terzi.

I giudici di legittimità hanno richiamato il principio, espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui la legge processuale non ammette impugnazioni che mirino alla sola esattezza teorica della decisione o che non producano alcun effetto pratico favorevole per l’impugnante. L’interesse ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen. deve essere concreto, volto a rimuovere un effettivo pregiudizio, e deve sussistere sino al momento della decisione.

La Corte ha quindi ricordato che l’ordine di demolizione dell’opera abusiva, in quanto sanzione a carattere reale, conserva efficacia anche nei confronti dell’erede o del dante causa del condannato e di chiunque vanti un diritto reale o personale di godimento. L’alienazione del bene a terzi non ne esclude l’operatività: l’acquirente potrà solo rivalersi nei confronti del venditore. Alla luce di tali principi, il ricorrente, avendo donato l’immobile, non subiva alcuna immediata conseguenza patrimoniale dalla demolizione e non aveva dedotto un concreto beneficio derivante dall’annullamento dell’atto.

In ogni caso, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la sospensione dell’esecuzione dell’ordine di demolizione può essere disposta solo quando sia ragionevolmente prevedibile, su elementi concreti, l’adozione in breve tempo di un provvedimento incompatibile. Il giudice dell’esecuzione è tenuto a valutare i possibili esiti e i tempi di conclusione del procedimento amministrativo, potendo la sospensione essere disposta solo in caso di suo rapido esaurimento. Nel caso di specie, la pendenza di un’istanza di condono risalente al 2004, priva di elementi circa la sua prossima definizione, non integrava tale presupposto.

L’insussistenza di un concreto interesse all’impugnazione ha assorbito l’esame degli altri motivi, determinando la declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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