Controllo giudiziario volontario: l’agevolazione “perdurante” esclude la prognosi favorevole (Cass. pen. Sez. 2 n. 7620 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione, la richiesta di accesso al controllo giudiziario volontario presentata ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 impone al tribunale della prevenzione, e non al giudice amministrativo, un accertamento autonomo che non si esaurisce nella sussistenza dell’informazione antimafia interdittiva. Tale verifica deve riguardare l’occasionalità dell’agevolazione mafiosa e la concreta possibilità di riallineamento dell’impresa al contesto economico sano. La condizione di agevolazione perdurante, sussistente al momento della domanda, rende negativa la prognosi di risanamento e osta all’accoglimento dell’istanza. Il provvedimento della corte d’appello che decide su tale domanda è impugnabile per cassazione solo per violazione di legge, con la conseguente inammissibilità delle censure attinenti al vizio di motivazione.
Il Fatto
Il legale rappresentante di una società, raggiunta da informazione antimafia interdittiva, aveva chiesto l’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario volontario dinanzi al tribunale di Napoli. Il tribunale rigettava l’istanza e la corte d’appello confermava il diniego. Avverso il decreto di secondo grado, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 e il vizio di motivazione. In particolare, censurava la mancata considerazione dell’occasionalità del contatto inquinante, riferito solo al periodo 2021-2023, e la mancata verifica prognostica circa il possibile risanamento della gestione societaria attraverso la misura richiesta.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito il principio per cui, in presenza di una richiesta di controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, il giudice della prevenzione deve accertare sia il carattere occasionale dell’agevolazione mafiosa, sia la concreta possibilità per l’impresa di riallinearsi al contesto economico sano, senza limitarsi a prendere atto dell’interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa.
La valutazione giurisdizionale, pur basandosi sui contenuti dell’informazione prefettizia e sulle allegazioni delle parti, deve verificare i presupposti applicativi dell’istituto: l’esistenza di una relazione tra l’impresa e i soggetti pericolosi, l’occasionalità delle forme di agevolazione e la prognosi favorevole in termini di efficacia del controllo nel prevenire il pericolo di infiltrazioni mafiose.
Nel caso di specie, la corte territoriale ha escluso l’occasionalità dell’infiltrazione, evidenziando un quadro indiziario dai cui elementi è emersa la riscossione di tangenti da parte del clan e il pagamento delle somme da entrambi i soci, in un contesto di monopolio o posizione dominante nel mercato del calcestruzzo. Ne è derivato che la condizione di agevolazione perdurante rendeva negativa la prognosi di riallineamento dell’impresa alla legalità. I principi richiamati risultavano quindi correttamente applicati.
La Suprema Corte ha infine ricordato che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sulla ammissione al controllo giudiziario è ammissibile solo per violazione di legge, ex artt. 10, comma 3, e 27 del d.lgs. n. 159/2011. Le censure dedotte, concernendo esclusivamente la motivazione del provvedimento impugnato, sono state dichiarate manifestamente infondate, con conseguente inammissibilità del ricorso.
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Nota della Redazione
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