Poteri di verifica delle Direzioni regionali e contraddittorio endoprocedimentale (Cass. civ. Sez. V n. 25105 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di verifiche fiscali, le Direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate sono titolari del potere di svolgere attività istruttoria, in forza del potere di autorganizzazione riconosciuto dall’art. 57, comma 1, e art. 61, comma 2, d.lgs. n. 300 del 1999, e i risultati della verifica sono legittimamente utilizzati dalla Direzione provinciale competente per l’emissione dell’atto impositivo. L’illecito sconfinamento territoriale dell’ufficio procedente non vizia l’avviso di accertamento. In tema di garanzie del contribuente, l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale sussiste per le imposte armonizzate e non per quelle non armonizzate, salvo espressa previsione, e la sua violazione determina l’invalidità dell’atto solo se il contribuente enuncia le ragioni che avrebbe potuto far valere, superando la prova di resistenza.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate, dopo una verifica condotta dalla Direzione regionale presso i locali di un’azienda operante nel settore call-center, ha notificato alla società un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, recuperando imponibile ai fini Ires, Iva e Irap per oltre un milione di euro. I rilievi riguardavano operazioni ritenute inesistenti con società terze e cessioni intracomunitarie simulate.

La società ha impugnato l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che ha respinto il ricorso; la decisione è stata confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando undici motivi, tra cui l’incompetenza territoriale dell’ufficio procedente, l’omesso contraddittorio e la nullità della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il nodo della competenza delle Direzioni regionali. Le doglianze sul difetto di potere degli uffici che hanno redatto il processo verbale sono infondate: l’attività di verifica nei locali ubicati in Avezzano era demandata agli uffici territorialmente competenti, che si sono limitati a trasmettere alla Direzione provinciale di Roma i risultati dell’istruttoria per l’elaborazione dei dati e l’emissione dell’atto impositivo.

Il collegio richiama il quadro normativo che riconosce all’Agenzia delle entrate un potere di autoregolamentazione (art. 57 e 61 d.lgs. n. 300 del 1999). Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia ha esplicitamente attribuito alle Direzioni regionali la competenza all’attività di verifica. Tale assetto non contrasta con la riserva di legge in materia fiscale né con l’art. 14 Cost., perché la ripartizione delle competenze costituisce diretta attuazione dei poteri conferiti dal decreto legislativo.

Sul contraddittorio endoprocedimentale, la Corte ricorda che l’obbligo è generale per i tributi armonizzati, mentre per quelli non armonizzati opera solo se specificamente previsto. La violazione rileva solo se il contribuente enuncia in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, superando la prova di resistenza: le ragioni meramente dilatorie non determinano l’annullamento dell’atto. Richiama Sezioni Unite n. 24823 del 2015 e Sezioni Unite n. 21271 del 2025.

Quanto all’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, l’ufficio deve attendere i termini prima dell’emissione dell’atto, ma ciò non impone una convocazione del contribuente. Sull’art. 12, comma 5, la violazione del termine di permanenza degli operatori non determina inutilizzabilità delle prove, e nel computo non rientrano i giorni di attività svolti in altri luoghi.

Sui motivi in tema di accertamento induttivo, la Corte ribadisce che il giudice di merito valuta gravità, precisione e concordanza degli indizi in un giudizio globale e non atomistico (art. 2729 c.c.). Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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