Specificità del motivo di appello e rinuncia alla questione non riproposta (Cass. civ. Sez. V n. 3789 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la parte che non riproponga specificamente in appello una questione già dedotta in primo grado ne determina la rinuncia, ai sensi dell’art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992. Affinché un capo della sentenza di primo grado possa ritenersi validamente impugnato non basta la manifestazione di una volontà in tal senso, ma occorre una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della decisione, ne incrini con espressa e motivata censura il fondamento logico-giuridico. Il riferimento generico all’omissione di pronuncia su censure sollevate in sede di ricorso non integra il motivo specifico richiesto dall’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 a pena di inammissibilità.
Il Fatto
La contribuente impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per IRPEF e altro relativo all’anno di imposta 2005. L’Ufficio valorizzava una serie di beni indice di capacità contributiva non dichiarati: incrementi patrimoniali da acquisto di azioni, una collaboratrice domestica, quattro unità immobiliari dislocate tra Capri e Napoli, diversi box e redditi diversi per plusvalenze.
La C.t.p. di Napoli rigettava il ricorso, sul presupposto dei gravi elementi emersi a carico della contribuente. La C.t.r. della Campania, in riforma, accoglieva l’appello dichiarando illegittimo l’avviso di accertamento. L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Agenzia deduceva l’error in procedendo: la sentenza di appello aveva accolto l’impugnazione della contribuente sulla base di doglianze non proposte nell’atto di appello. La Corte rileva che dall’atto di appello, trascritto nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, la parte appellante non aveva riproposto lo specifico motivo relativo all’omesso esame dell’eccezione di decadenza dell’Ufficio per superamento dei termini per l’accertamento stabiliti dall’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973.
La questione della decadenza, non specificamente riproposta in appello, deve intendersi rinunciata a norma dell’art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992, laddove la sentenza impugnata aveva dichiarato illegittimo l’accertamento proprio sulla questione dell’inesistenza della proroga del termine di decadenza.
La Corte richiama il principio giurisprudenziale secondo cui, perché un capo di sentenza sia validamente impugnato, non è sufficiente la manifestazione della volontà di appellare, ma è necessaria una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura miri a incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che passa in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l’atto di appello si limiti a generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Sezioni Unite n. 23299 del 09.11.2011).
Sotto questo profilo non integra motivo specifico di appello il riferimento del tutto generico alla omissione di pronuncia su alcune censure sollevate in sede di ricorso, né la richiesta conclusiva di riforma della sentenza di primo grado per omissione e difetto di pronuncia su ogni e qualsivoglia censura sollevata in sede di ricorso introduttivo.
Il primo motivo è quindi fondato. Dall’accoglimento deriva l’assorbimento del secondo motivo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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