Inammissibili i motivi che chiedono la rivalutazione del merito probatorio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7462 del 20.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non integra un vizio denunciabile con il ricorso per cassazione. Esso non è inquadrabile né nel paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. — che attribuisce rilievo esclusivo all’omesso esame di un fatto storico, oggetto di discussione tra le parti, decisivo per il giudizio — né in quello dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o di omesso esame di un fatto decisivo, persegua in realtà una non consentita rivalutazione dei fatti storici, trasformando il giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito.

Il Fatto

La vicenda riguarda due lavoratori che avevano ottenuto dal giudice di primo grado il riconoscimento del diritto alla rivalutazione dell’anzianità contributiva ai sensi dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, per esposizione ultradecennale alle fibre di amianto. Il giudice d’appello aveva respinto l’impugnazione dell’INPS, escludendo che il limite di concentrazione previsto dal d.lgs. n. 277 del 1991 operasse come requisito per i lavoratori che avevano maturato il diritto al trattamento pensionistico speciale prima della riduzione del coefficiente di rivalutazione.

Su ricorso dell’Istituto, la Cassazione aveva cassato la pronuncia con rinvio, affermando la necessità di verificare un’esposizione con valori superiori a quelli del citato decreto. Il giudice del rinvio, all’esito di una consulenza tecnica, aveva escluso il superamento di tali soglie. Avverso questa decisione i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi, deducendo vizi di motivazione, errori processuali e violazioni in tema di valutazione delle prove.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi per la loro stretta connessione e ne rileva il difetto di conformità ai modelli normativi dei vizi denunciati. Tutte le censure, pur formulate in termini di violazione di legge, sollecitano in realtà una rivalutazione del merito in ordine alla valenza probatoria degli elementi posti a base della decisione.

Sotto il profilo processuale, i pretesi errori della Corte territoriale — omissione di pronuncia sulle eccezioni, mancata ammissione delle richieste istruttorie, violazione del principio di contestazione — non sono assistiti dalla sufficiente trascrizione degli atti necessari a consentire il controllo richiesto. L’onere imposto dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., letto anche alla luce dei principi della sentenza della Corte EDU del 28 ottobre 2021, non è rispettato quando il contenuto degli atti non sia adeguatamente trascritto.

Quanto al vizio di motivazione, la Corte ribadisce che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. va interpretata come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità, denunciabile solo l’anomalia che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Richiamando Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014 e Cass. n. 15495 del 2022, il Collegio esclude che la pronuncia impugnata presenti profili di motivazione apparente o perplessa: essa traccia chiaramente il percorso decisionale.

Non pertinenti sono neppure i richiami agli artt. 2697 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ., non risultando errori nella ripartizione degli oneri probatori né giudizi basati su prove non prodotte. Con riferimento a Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020 e Cass. n. 29246 del 2021, la Corte conferma che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento probatorio non è censurabile in sede di legittimità. Il ricorso, quindi, persegue surrettiziamente la trasformazione del giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito (Cass., Sez. Un., n. 34476 del 2019), ed è pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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