Pignoramento negativo e interruzione della prescrizione: serve la conoscibilità dell’atto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15507 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interruzione della prescrizione, il tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso, documentato da verbale di “pignoramento negativo”, può integrare atto idoneo ai sensi degli artt. 2943, comma 4, e 2945, comma 1, c.c. solo ove, in ragione della natura recettizia dell’atto e del meccanismo di cui all’art. 1335 c.c., risulti che l’attività compiuta dall’ufficiale procedente (accesso, ostensione del titolo e del precetto, ricerca dei beni e correlata ingiunzione) sia stata conosciuta o almeno oggettivamente conoscibile dal debitore, perché svolta in luogo appartenente alla sua sfera giuridica e in condizioni tali da consentirgli la ricezione dell’atto o la conoscenza del suo contenuto (anche tramite consegna a soggetti legittimati). Ove l’accesso si sia arrestato alla mera constatazione della chiusura dei locali o dell’irreperibilità del debitore, senza che sia accertato il pervenire dell’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, il verbale non è idoneo a produrre l’effetto interruttivo della prescrizione.
Il Fatto
A seguito dell’impugnazione di alcune cartelle esattoriali e di una intimazione di pagamento, la Corte d’Appello di Brescia aveva accertato il diritto dell’ente previdenziale a riscuotere contributi INPS per gli anni 2005 e 2006. La decisione si fondava sulla ritenuta efficacia interruttiva della prescrizione di un pignoramento mobiliare negativo, eseguito nel 2010 presso il domicilio del debitore, risultato però infruttuoso per la sua assenza e irreperibilità. Il contribuente ha impugnato la sentenza, contestando la valenza interruttiva di tale atto.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, censurando la sentenza impugnata per aver attribuito efficacia interruttiva della prescrizione a un tentativo di pignoramento che non era evidentemente entrato nella sfera di conoscenza del debitore. I giudici di legittimità hanno richiamato la natura di atto unilaterale recettizio dell’atto di costituzione in mora, la cui efficacia interruttiva, ai sensi dell’art. 2943, quarto comma, c.c., è subordinata alla sua ricezione da parte del destinatario.
La Corte ha chiarito la differenza tra l’ipotesi in cui l’ufficiale giudiziario si rechi presso la casa del debitore trovandola chiusa e non accessibile, e quella in cui, effettuato l’accesso, non rinvenuta beni pignorabili. Solo in quest’ultimo caso l’attività dell’organo della riscossione, svolta su iniziativa del creditore, giunge nella sfera giuridica del debitore ed è idonea a interrompere la prescrizione. Al contrario, la sola constatazione dell’irreperibilità del destinatario, senza che l’atto sia stato consegnato ai soggetti legittimati o notificato, non è sufficiente.
Nel caso di specie, il verbale dell’ufficiale della riscossione documentava esclusivamente l’impossibilità di rinvenire il contribuente e la chiusura dei locali, senza alcuna prova che l’attività fosse giunta a sua conoscenza o fosse quantomeno conoscibile. La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio, affinché il giudice territoriale verifichi l’esistenza di validi atti interruttivi, attenendosi al principio di diritto enunciato.
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Nota della Redazione
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