Inammissibili i motivi di ricorso che chiedono una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 33047 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
I motivi di ricorso che si limitano a prospettare una diversa lettura delle fonti probatorie, senza individuare specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, sono inammissibili in sede di legittimità. La questione concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ove costituisca un punto autonomo della decisione non devoluto con l’atto di appello, non è proponibile per la prima volta in cassazione. Le determinazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio, se sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici, sono insindacabili in cassazione.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale, rideterminando la pena previa riqualificazione della condotta contestata al capo a) nella contravvenzione di cui all’art. 181, comma 1, d.lgs. 42 del 2004, in mesi sette di arresto ed euro 14.000 di ammenda.

Il ricorso è affidato a cinque motivi: vizio di motivazione per travisamento della perizia e delle fotografie satellitari; violazione dei principi di materialità e offensività, per essere i reati paesaggistici e demaniali reati di evento; violazione del principio di condanna oltre ogni ragionevole dubbio; inosservanza dell’art. 131-bis cod. pen.; e, infine, illogicità nella commisurazione della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte tratta congiuntamente i primi tre motivi e li dichiara inammissibili. Le censure sono volte a prefigurare una rivalutazione o un’alternativa rilettura delle fonti probatorie, senza una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Esse risultano, inoltre, manifestamente infondate.

La Corte territoriale ha ritenuto correttamente fondata la penale responsabilità in base alla testimonianza del luogotenente, il quale ha riferito del sopralluogo effettuato dalla Capitaneria di Porto di Milazzo in data 22 marzo 2021, a seguito di un esposto ricevuto il 13 marzo 2021 che denunciava lavori di sbancamento ancora in corso. Al momento dell’accertamento i lavori erano stati completati e nel terreno erano presenti una pala meccanica e un escavatore.

I testi a discarico non hanno offerto una lettura alternativa della vicenda. La deposizione della zia dell’imputato, riferita alla visita del terreno nell’anno 2019 e alla preesistenza del sistema dunale e della vegetazione, non introduce elementi conoscitivi rilevanti.

Il quarto motivo è dichiarato inammissibile. Nel caso di appello proposto per motivi relativi alla sussistenza del fatto e alla determinazione della pena, non può essere dedotta come motivo nuovo la questione sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, trattandosi di punto della decisione distinto da quelli fatti valere con l’appello originario (Sez. 3, n. 3162 del 18/11/2019, Rv. 278255-01).

Anche il quinto motivo è inammissibile. Le determinazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio sono insindacabili ove sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. La motivazione impugnata è adeguata, avendo la Corte territoriale rideterminato la pena tenendo conto della natura contravvenzionale del reato e del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che l’inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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