Inammissibili i ricorsi su concorso nel reato e attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 33046 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non sono deducibili in sede di legittimità le censure che investono la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto, riservate al giudice di merito, le cui determinazioni sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo; dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. ad opera del d.l. n. 92/2008, convertito dalla legge n. 125/2008, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato. Non è necessario che il giudice esamini tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, purché la valutazione tenga conto delle specifiche considerazioni mosse dall’interessato.
Il Fatto
Due ricorrenti propongono distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 03.02.2026, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Siena il 20.02.2024 per il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e art. 256-bis, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, e, per uno solo di essi, anche per l’art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152/2006.
Con un primo motivo comune i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione per insussistenza del concorso di persone nel reato, non essendo emerso alcun elemento a sostegno della partecipazione a un reato posto in essere da terzi. Con un secondo motivo, anch’esso comune, censurano il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara entrambi i ricorsi inammissibili. Quanto al primo motivo, le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito. Le relative determinazioni sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum.
Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello emerge una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata. I giudici di secondo grado hanno esaminato tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alle conclusioni in punto di responsabilità attraverso una disamina completa delle risultanze processuali, non censurabile sotto il profilo della razionalità e basata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità.
La Corte richiama la circostanza che i due imputati vennero sorpresi dagli operanti di polizia giudiziaria, il 24/11/2021, ad appiccare il fuoco, provocando la combustione di rifiuti speciali, anche di natura pericolosa, depositati in maniera incontrollata, e osservati mentre alimentavano il fuoco con i forconi. Tra il materiale bruciato vi erano rifiuti provenienti dalle attività di pittura e cartongesso corrispondenti a quelli prodotti e rinvenuti presso le società di cui i ricorrenti erano rappresentanti legali. La condotta contestata comprende non solo l’appiccamento del fuoco, ma anche l’alimentazione o il mantenimento della combustione nel medesimo contesto spazio-temporale.
Anche il secondo motivo è infondato. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. n. 92/2008, convertito dalla legge n. 125/2008, per effetto della quale non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, purché la valutazione tenga conto delle specifiche considerazioni mosse dall’interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021). Il giudice di merito ha fatto riferimento all’assenza di elementi positivamente apprezzabili, emergendo al contrario elementi di segno opposto, quali i plurimi precedenti penali a carico di uno dei ricorrenti e la precedente condanna definitiva per atti persecutori a carico dell’altro.
Alla declaratoria di inammissibilità, non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte cost. n. 186 del 2000), segue l’onere delle spese del procedimento e del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.