Ricorso in Cassazione inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse (Cass. pen. Sez. 3 n. 8029 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse determina la inammissibilità del ricorso per Cassazione. L’interesse ad impugnare deve sussistere al momento della decisione e non solo alla data di proposizione del ricorso. Quando il giudice dell’esecuzione abbia già dichiarato la non esecutività della sentenza di condanna, sospeso l’ordine di esecuzione e disposto la notifica dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello all’interessato e ai suoi difensori, la richiesta di tutela avanzata dal difensore preclude la configurazione di un residuo interesse alla valutazione nel merito dell’atto difensivo. La richiesta di restituzione nel termine, non avendo natura di mezzo di impugnazione, non può trovare applicazione dell’art. 592 cod. proc. pen., che disciplina l’ipotesi di inammissibilità dell’impugnazione per cause imputabili al giudice o all’ufficio.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse del condannato avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Avellino, assumendo la violazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., per l’assenza dell’elezione di domicilio. I difensori, appresa solo successivamente la definizione del giudizio, hanno depositato un esposto deducendo l’erroneità della declaratoria e la mancata notifica del provvedimento. La Corte territoriale ha qualificato l’atto come istanza di remissione in termini, trasmettendo gli atti alla Corte di Cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che, nell’incarto processuale trasmesso, risulta il provvedimento con cui il GIP del Tribunale di Avellino, quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato la non esecutività della sentenza di condanna e ha disposto la sospensione dell’ordine di esecuzione. Il giudice dell’esecuzione ha inoltre ordinato la formale notifica dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello al condannato e ai suoi difensori.
La Corte ne deduce che il termine per proporre ricorso non era spirato e che le ragioni difensive hanno già trovato tutela nel provvedimento del giudice dell’esecuzione, tanto che il difensore ha espressamente richiesto di non luogo a provvedere all’esito dell’udienza camerale.
Pertanto, manca un interesse attuale e concreto del ricorrente alla decisione del merito. La richiesta di restituzione nel termine, per come qualificata dalla Corte territoriale, non costituisce un mezzo di impugnazione, come confermano i precedenti richiamati (Sez. 5, n. 15776 del 2023; Sez. 4, n. 6442 del 2012). Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione
- Art. 592 c.p.p. – Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione