Azione di rivendica, onere probatorio e inammissibilità del riesame del fatto (Cass. civ. Sez. II n. 12754 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione di rivendicazione, grava sull’attore l’onere di dimostrare il proprio acquisto a titolo originario ovvero la maturazione dell’usucapione in favore proprio o del dante causa. Il motivo di ricorso che, pur invocando la violazione dell’art. 948 cod. civ., non assuma un errore di interpretazione della norma ma miri a una ricostruzione alternativa del possesso, si traduce in un’inammissibile istanza di revisione dell’accertamento di fatto. È parimenti inammissibile la doglianza sull’erronea valutazione delle prove testimoniali che non rispetti il principio di autosufficienza del ricorso, non essendo il giudice di legittimità tenuto a sopperire, con indagini integrative, alle lacune dell’atto. Il vizio di motivazione ancora censurabile si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nell’apparenza della motivazione, nel contrasto irriducibile e nella motivazione perplessa, restando esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza.

Il Fatto

Il giudizio trae origine dalla domanda con cui un gruppo di eredi ha convenuto in rivendica i possessori di una masseria, chiedendo l’accertamento della proprietà della metà indivisa di fabbricati e terreni, il rilascio degli immobili e il risarcimento dei danni. I convenuti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva per avere trasferito gli immobili a terzi, integrati nel contraddittorio, i quali hanno chiesto in riconvenzionale l’acquisto per usucapione. Un ulteriore gruppo di eredi è intervenuto volontariamente, rivendicando la restante metà indivisa.

Il Tribunale ha rigettato tutte le domande per mancato assolvimento degli oneri probatori. La Corte d’Appello, in accoglimento dell’appello principale e di quello incidentale, ha dichiarato i rivendicanti proprietari delle quote e ha condannato i Caruso all’immediato rilascio, liquidando le spese. Avverso tale sentenza i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte dispone l’esclusione dagli atti di una relazione tecnica, di un verbale di udienza penale, di un dispositivo di sentenza e di un decreto di citazione a giudizio, trattandosi di documenti non prodotti nei gradi di merito o sopravvenuti, estranei alla nullità della sentenza impugnata e alla ammissibilità del ricorso, dunque fuori dall’ambito dell’art. 372 cod. proc. civ.

Nel merito, il motivo è inammissibile sotto più profili. I ricorrenti, pur deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 948 cod. civ., non contestano che la Corte d’Appello abbia mal interpretato la norma, ma mirano a una ricostruzione alternativa del possesso uti domini esercitato per un lungo arco temporale dai danti causa degli appellanti. Il motivo si risolve così in un’istanza di revisione delle valutazioni di fatto, estranea alla natura e ai fini del giudizio di legittimità, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 24148 del 2013.

La doglianza sull’apprezzamento delle prove testimoniali è parimenti inammissibile. Spetta in via esclusiva al giudice di merito individuare le fonti del convincimento, assumere e valutare le prove, sceglierne la prevalenza e persino escluderne la rilevanza con giudizio implicito, senza obbligo di esplicitare per ogni mezzo istruttorio le ragioni della irrilevanza. La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento (Cass. n. 13485 del 2014, Cass. n. 11511 del 2014).

La censura viola inoltre il principio di autosufficienza del ricorso: il ricorrente che denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un mezzo istruttorio deve indicare specificamente le circostanze oggetto della prova e trascriverne il contenuto, per consentire il controllo di decisività. Nella specie i ricorrenti non hanno riportato il testo delle testimonianze contestate né quello delle deposizioni poste a base del convincimento della Corte d’Appello (Cass. ord. n. 19985 del 2017).

Quanto al dedotto difetto di motivazione, esso non rientra in alcuna delle ipotesi ancora censurabili dopo la riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. operata dalla legge n. 134/2012: i ricorrenti riconoscono i passaggi argomentativi essenziali della sentenza e non allegato motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa. Del resto, la Corte d’Appello ha accertato il possesso dei danti causa tramite un amministratore fiduciario e ha ritenuto maturata l’usucapione in data anteriore al giudizio possessorio invocato come atto interruttivo.

È infine manifestamente infondata la richiesta di correzione dell’errore materiale: contro un errore materiale della sentenza di merito impugnata con ricorso per cassazione va proposta l’istanza di correzione, ai sensi degli artt. 287-288 cod. proc. civ., dinanzi allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, non potendo la Corte di cassazione sostituirsi ad esso (Cass. ord. n. 24131 del 2020). Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e, per la conformità alla proposta di definizione accelerata, al risarcimento dei danni ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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