Motivazione apparente della CGT-2 che accoglie l’appello senza argomentare (Cass. civ. Sez. V n. 12758 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente, e come tale nulla, la sentenza di appello che accolga il gravame del contribuente limitandosi ad affermare che l’Ufficio non ha dimostrato la mancanza dei presupposti per la fruizione del regime agevolato degli enti non commerciali. Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al minimo costituzionale e investe solo la motivazione totalmente mancante o meramente apparente. La motivazione per relationem è valida solo se i contenuti mutuati siano oggetto di autonoma valutazione critica e se le ragioni della decisione risultino chiare, univoche ed esaustive. Il giudice di appello deve esplicitare le ragioni della conferma o della riforma con riguardo ai motivi di impugnazione proposti.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di Treviso, notificava a un’associazione, costituita in forma di associazione culturale, un avviso di accertamento e un atto di contestazione per i periodi di imposta dal 2012 al 2017, per maggiori IRES, IVA e IRAP, oltre alla sanzione per la mancata installazione dell’apparecchio per l’emissione degli scontrini fiscali.
Gli atti impositivi derivavano da una verifica della Guardia di Finanza, dalla quale emergeva che l’associazione non possedeva i requisiti previsti dal d.lgs. n. 460/1997 per gli enti non commerciali, avendo sede in una struttura assimilabile a un ristorante e svolgendo attività di somministrazione di alimenti e bevande con scopo di lucro. Fallito il procedimento di adesione, le contribuenti proponevano ricorso. La CTP di Treviso accoglieva parzialmente il ricorso; la CGT-2 del Veneto accoglieva integralmente l’appello. Avverso tale sentenza l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico motivo con cui l’Ufficio deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., lamentando che la CGT-2 abbia ritenuto non provata la mancanza dei presupposti del regime agevolato senza alcuna motivazione.
Il motivo è fondato. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ravvisabile nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile (Cass., Sez. U., n. 8053/2014).
Con riferimento alla motivazione per relationem, la Corte ribadisce che essa è valida solo a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e che le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., Sez. U., n. 14814/2008). Il giudice di appello deve esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado in relazione ai motivi di impugnazione (Cass. n. 16612/2015), sicché è nulla, in quanto meramente apparente, la motivazione per relationem qualora la laconicità non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure si sia pervenuti attraverso l’esame e la valutazione dei motivi di gravame (Cass. n. 22022/2017 e Cass. n. 27112/2018).
Nel caso di specie la CGT-2 aveva accolto l’appello affermando soltanto che l’Ufficio non aveva dimostrato che la ricorrente non potesse essere considerata un’associazione. Si tratta di affermazioni apodittiche e assertive, che non consentono di apprezzare l’iter logico a fondamento della decisione né di verificare le ragioni della riforma. Ricorre la mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico: alla premessa dell’oggetto del decidere segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, pur avendo il giudice di appello dato conto delle critiche mosse alla sentenza di primo grado.
Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alla censura accolta e alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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