Rivendicazione: onere probatorio e ammissione non equivoca del convenuto (Cass. civ. Sez. II n. 16361 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione di rivendicazione, il rigoroso onere probatorio a carico dell’attore sulla titolarità del diritto di proprietà trova temperamento quando il convenuto ammetta, in tutto o in parte, tale diritto; l’ammissione deve però essere posta in essere in modo non equivoco e non è desumibile da un semplice richiamo agli assunti di controparte. Il giudicato formatosi su una pronuncia di rigetto fondata sulla ragione più liquida, che abbia pretermesso la questione della proprietà, non copre la medesima questione. La titolarità del bene costituisce condizione dell’azione di rivendicazione e la relativa questione appartiene alla causa sin dalla proposizione della domanda, senza necessità di apposito contraddittorio.

Il Fatto

Il ricorrente propone azione di rivendicazione ex art. 702-bis c.p.c. nei confronti di quattro convenuti, deducendo l’occupazione senza titolo di una porzione di terreno di sua proprietà e chiedendone il rilascio. Espone di avere acquistato il fondo dapprima insieme al fratello e di esserne poi divenuto proprietario esclusivo a seguito di permuta. Riferisce inoltre che precedenti giudizi, promossi per la medesima occupazione, si erano conclusi con pronunce di rigetto.

I convenuti eccepiscono il giudicato esterno e contestano nel merito la ricostruzione attorea. Il Tribunale rigetta la domanda, ritenendo fondata l’eccezione di giudicato per tre dei convenuti e non provata l’occupazione quanto al quarto. La Corte d’appello rigetta il gravame, escludendo la rilevanza del giudicato ma negando la prova del diritto di proprietà. Il ricorrente propone allora ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto una questione preliminare di procedibilità. Il ricorrente non aveva depositato, insieme alla copia della sentenza impugnata, l’attestazione di conformità, provvedendo solo con la memoria. Richiamando le Sezioni Unite n. 8312/2019, la Corte esclude l’improcedibilità: la controparte era rimasta solo intimata e l’asseverazione era stata depositata entro l’adunanza in camera di consiglio.

Nel merito, il primo motivo censura la violazione degli artt. 948 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che il mancato disconoscimento del titolo attoreo attenui l’onere probatorio. La Corte riconosce il temperamento, ma richiama Cass. n. 28865/2021: l’ammissione del convenuto deve essere non equivoca. Nel caso concreto non emerge un riconoscimento chiaro, ma un semplice richiamo agli assunti dell’attore, per di più con riferimento alla proprietà in capo alla società venditrice.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., assumendo che la pronuncia di rigetto relativa a uno dei convenuti presupponga il riconoscimento del titolo di proprietà. La Corte esclude il giudicato: il giudice di primo grado aveva deciso sulla base della ragione più liquida, principio desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. e confermato dalle Sezioni Unite n. 9936/2014, pretermettendo del tutto la questione dominicale.

Il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. e dell’art. 24 Cost., per non essere stata sottoposta al contraddittorio la questione della titolarità del diritto. La Corte rigetta: nella rivendicazione la proprietà è condizione dell’azione (richiamata Cass. n. 13882/2010) e la questione appartiene alla causa sin dalla proposizione della domanda.

Il ricorso è dunque rigettato. Non vi è pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati proposto difese. Essendo la decisione conforme alla proposta di definizione, il ricorrente è condannato al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende e sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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