Revocatoria, presunzioni e scientia damni del terzo acquirente coniuge (Cass. civ. Sez. III n. 16362 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria, la scientia damni del terzo acquirente può essere provata mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 2729 cod. civ. I relativi requisiti vanno ricavati da un giudizio complessivo e non atomistico degli indizi, nel quale ciascun elemento, pur singolarmente privo di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall’altro in vicendevole completamento. In caso di atto dispositivo a titolo oneroso, il vincolo di coniugio tra debitore e terzo, unitamente alla loro sostanziale coabitazione e alla situazione di difficoltà economica del disponente, costituisce indizio idoneo a fondare la presunzione di consapevolezza del pregiudizio, salvo prova contraria. La denuncia della violazione dell’art. 2729 cod. civ. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia affermato che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti, non quando si proponga una diversa ricostruzione dei fatti o una difforme inferenza probabilistica.

Il Fatto

La banca proponeva domanda di revocatoria ex art. 2901 cod. civ. avverso atti di alienazione immobiliare compiuti dal debitore in favore del coniuge acquirente. Il giudice di prime cure accoglieva la domanda; la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 1306/2021, confermava la decisione.

La ricorrente impugnava la pronuncia di appello con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, deducendo la violazione dell’art. 360 cod. proc. civ. sotto il profilo del ragionamento presuntivo, del diniego delle prove testimoniali e della pretesa contraddittorietà della motivazione. La banca resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava il ricorso alla presunzione per affermare la ricorrenza dei presupposti dell’azione pauliana. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: la ricorrente si è limitata a riprodurre la motivazione impugnata senza indicare le parti da cassare, sollecitando un riesame del fatto e della prova estraneo al giudizio di legittimità e omettendo di indicare se, dove e quando i fatti decisivi fossero stati oggetto di discussione, in violazione dell’art. 366, n. 6 cod. proc. civ.

La Corte ha ribadito che il requisito della precisione attiene al fatto noto, quello della gravità al grado di probabilità del fatto ignoto, quello della concordanza alla convergenza di una pluralità di indizi. Il procedimento logico si articola nella previa analisi di tutti gli elementi indiziari e nella successiva valutazione complessiva dei soli elementi isolati, secondo la c.d. convergenza del molteplice, non raggiungibile con un’analisi atomistica.

Il secondo motivo lamentava la mancata ammissione della prova testimoniale contraria. La Corte lo ha parimenti dichiarato inammissibile, richiamando il principio secondo cui non è consentito ricorrere alle presunzioni semplici quando il fatto ignoto sia stato oggetto di prova diretta. Nel caso di specie il giudice di merito ha motivato l’inconferenza delle prove richieste in relazione alla decisività delle risultanze documentali e all’irrilevanza dei capi dedotti, essendo mancata l’allegazione della cessazione della convivenza e della coabitazione.

Il terzo motivo prospettava la contraddittorietà tra i riferimenti alla scientia damni e alla participatio fraudis. La Corte lo ha respinto: il terzo comma dell’art. 2901 cod. civ. esige che il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, per l’atto anteriore al sorgere del credito, partecipe della dolosa preordinazione. La lettura complessiva della motivazione dimostra che il giudice ha valorizzato non il solo rapporto di coniugio, ma la sostanziale coabitazione e la difficoltà economica della società di famiglia, rispetto alle quali nessuna prova contraria è stata fornita.

Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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