Motivazione avviso rettifica registro per relationem e onere autosufficienza (Cass. civ. Sez. V n. 29334 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta, adottato a seguito di comparazione con beni simili, è adeguatamente motivato ove contenga la riproduzione del contenuto essenziale dell’atto utilizzato per la comparazione, cioè delle parti utili a far comprendere il parametro di rettifica, essendo così adempiuto l’obbligo di allegazione previsto dall’art. 52, comma 2-bis, d.P.R. n. 131/1986. Il contribuente che contesti non già la mancata allegazione, ma l’insufficienza della riproduzione, è tenuto a trascrivere l’avviso impugnato nei passaggi significativi, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere dedotto per la mancata considerazione di una perizia stragiudiziale, che ha valore di semplice indizio e il cui apprezzamento è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di liquidazione di imposta di registro, ipotecaria e catastale emesso a seguito di una compravendita immobiliare, con cui l’Ufficio aveva rettificato il valore dichiarato elevandolo da 650.000,00 a 2.670.500,00 euro, ai sensi degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131/1986. La CTP respingeva il ricorso; la CTR della Campania accoglieva parzialmente l’appello, riconoscendo la sufficienza della motivazione dell’avviso ma riducendo il valore per le cattive condizioni manutentive, la vetustà e l’ubicazione decentrata del bene, con applicazione del coefficiente di abbattimento 0,65.
Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si lamentava la violazione degli artt. 52, comma 2-bis, d.P.R. n. 131/1986 e art. 7 l. n. 212/2000 per la mancata allegazione degli atti comparativi, è dichiarato inammissibile. La Corte ribadisce che la motivazione dell’avviso delimita le ragioni dell’Ufficio e consente l’esercizio del diritto di difesa; non occorre esplicitare gli elementi di fatto, perché il contribuente, noto il criterio, è già in grado di contestare la pretesa. Nel caso di specie la ricorrente ha omesso di trascrivere l’avviso impugnato, violando l’autosufficienza del ricorso, e ha ammesso che l’Ufficio aveva riprodotto gli atti comparativi.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La CTR non aveva affermato che l’onere motivazionale fosse soddisfatto per la riproduzione del contenuto essenziale degli atti richiamati per relationem; di fronte a tale difetto di pronuncia la contribuente avrebbe dovuto impugnare la sentenza per artt. 112 e 360, primo comma, n. 4), c.p.c. Inoltre avrebbe dovuto trascrivere il ricorso introduttivo per dimostrare di avere sin dall’inizio contestato l’insufficienza della riproduzione, e non la sola omessa allegazione.
Il terzo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., è dichiarato infondato. La perizia di parte si presume valutata dalla CTR, e la doglianza sulla similarità degli immobili comparati resta generica. La Corte afferma il principio per cui il vizio in questione non può essere dedotto per la mancata considerazione di una perizia stragiudiziale, priva di valore di prova e assimilabile a ogni documento proveniente da terzi, il cui apprezzamento è affidato alla discrezionalità del giudice di merito.
Il quarto motivo, concernente la violazione degli artt. 111 Cost. e 118 disp. att. c.p.c. per asserita mancanza di motivazione, è infondato. La motivazione è apparente solo quando non consente alcun controllo sull’esattezza del ragionamento; nel caso concreto, invece, la CTR ha individuato il fondamento decisorio, valorizzando il computo metrico, il contratto di appalto e la perizia di parte. Il percorso è logico e sufficiente ai fini del vaglio di legittimità.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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