Rivendita speciale di tabacchi e distanza minima: la specialità della disciplina (TAR Puglia, Sez. III, n. 214 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse legittimo è una posizione soggettiva strettamente personale e non trasferibile: la cessione della titolarità di una rivendita di tabacchi non comporta la successione nel processo pendente, atteso che la posizione azionata dal cedente si estingue e quella del cessionario si ricostituisce con contenuto diverso. La distanza minima di 300 metri prevista dall’art. 2 D.M. n. 38/2013 per l’istituzione delle rivendite ordinarie non postula necessariamente il rispetto tra una rivendita speciale e una rivendita ordinaria, potendo tale aspetto assumere rilievo solo in via discrezionale quando la vicinanza sia tale da rendere incompatibile la coesistenza delle due attività. L’istituzione di rivendite speciali negli impianti di distribuzione di carburanti risponde a peculiari esigenze del pubblico servizio e riceve una disciplina propria e speciale.
Il Fatto
Due titolari di rivendite ordinarie di tabacchi nel comune di Monte Sant’Angelo impugnavano il provvedimento con cui l’Ufficio monopoli aveva istituito una rivendita speciale all’interno del bar della stazione di servizio automobilistica Eni. I ricorrenti deducevano la violazione della distanza minima di 300 metri prevista dall’art. 2 D.M. n. 38/2013, applicabile ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti. Si costituivano l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la società controinteressata, titolare della rivendita speciale n. 21. Nel corso del giudizio, una delle due ricorrenti cedeva la propria rivendita ordinaria n. 13, subentrando nel processo il cessionario. Il Collegio disponeva una verificazione tecnica per accertare le distanze tra i punti vendita.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla rivendita ordinaria n. 4, risultata distante circa 400 metri dalla nuova rivendita speciale, rilevando la carenza di interesse ad agire. Quanto alla posizione della rivendita n. 13, il Collegio ha rilevato l’improcedibilità del gravame per intervenuta cessione dell’attività: richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha affermato che l’interesse legittimo è posizione soggettiva strettamente personale, che non transita con il bene sottostante, poiché si estingue in capo al cedente e si ricostituisce in capo al cessionario con consistenza nuova, rendendo necessaria una nuova e autonoma dimostrazione delle condizioni dell’azione.
Sul merito, il Tribunale ha escluso l’applicabilità automatica del limite dei 300 metri ai rapporti tra rivendite speciali e ordinarie. L’art. 6 D.M. n. 38/2013 consente l’istituzione di rivendite speciali negli impianti di distribuzione di carburanti, richiamando i criteri dell’art. 2, ma la diversa disciplina delle due tipologie di rivendite e le loro differenti finalità di servizio inducono a ritenere che la distanza minima operi in via di principio tra rivendite ordinarie e solo in chiave discrezionale nei confronti di quelle speciali, quando la prossimità renda incompatibile la coesistenza.
Pur avendo il verificatore accertato una distanza di 297,62 metri, con uno scostamento di soli 88 centimetri rispetto ai canonici 300 metri, il Collegio ha valorizzato la peculiarità del contesto territoriale: le caratteristiche orografiche del comune montano e la conformazione degli itinerari non consentono di ritenere compromessa la funzionalità complessiva del servizio, sicché la difformità minima non assume rilievo decisivo. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni e addebito al ricorrente del compenso del verificatore, come da Adunanza Plenaria n. 10 del 2024.
Nota della Redazione
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