End of waste, criteri SNPA applicabili al rinnovo ex art. 208 (TAR Toscana n. 1341 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In mancanza di criteri di cessazione della qualifica di rifiuto adottati a livello europeo o ministeriale, il rinnovo dell’autorizzazione ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006 per lo svolgimento di operazioni di recupero finalizzate alla produzione di end of waste si fonda sui criteri dettagliati definiti caso per caso dall’amministrazione procedente, previo parere obbligatorio e vincolante di ISPRA o ARPA. L’amministrazione può legittimamente richiamare, quali criteri tecnici di valutazione, le Linee Guida SNPA approvate ai sensi dell’art. 184-ter, comma 3-ter, d.lgs. n. 152/2006, con particolare riguardo all’accertamento delle condizioni di cui all’art. 184-ter, comma 1, lett. d) e del criterio dettagliato di cui al comma 3, lett. a). Il diniego di riconoscimento dell’end of waste per specifici codici CER è legittimo quando la documentazione prodotta non consente di valutare le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti in ingresso, la loro provenienza da flussi precisi e l’assenza di impatti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. Il vizio di disparità di trattamento presuppone la prova rigorosa dell’identità assoluta delle situazioni comparate, onere che grava sull’interessato.
Il Fatto
Una società operante nel recupero di rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione chiedeva alla Regione il rinnovo dell’autorizzazione ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006 per l’esercizio di un impianto destinato alla produzione di materiali per l’edilizia. A seguito di un intervento normativo e di una sentenza del Consiglio di Stato che avevano inciso sulla competenza regionale in materia di end of waste, l’amministrazione riapriva i lavori della conferenza di servizi.
La conferenza riconosceva l’end of waste per la maggior parte dei codici CER, ma la escludeva per quattro tipologie di rifiuti, per le quali riteneva autorizzabile la sola operazione di messa in riserva R13. Con decreto dirigenziale la Regione rinnovava l’autorizzazione secondo tale esito, non includendo i codici CER contestati tra i rifiuti ammissibili alle operazioni di recupero R5. La società impugnava il decreto limitatamente all’esclusione di due codici CER, deducendo l’errata applicazione dell’art. 184-ter d.lgs. n. 152/2006 e delle Linee Guida SNPA.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, soffermandosi sull’art. 184-ter d.lgs. n. 152/2006. La cessazione della qualifica di rifiuto presuppone che il rifiuto, sottoposto a un’operazione di recupero, soddisfi le quattro condizioni del comma 1: destinazione a scopi specifici, esistenza di un mercato, conformità ai requisiti tecnici e assenza di impatti complessivi negativi sull’ambiente e sulla salute umana.
In assenza di criteri europei o ministeriali, il comma 3 demanda alle singole amministrazioni la definizione di criteri dettagliati nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, con parere obbligatorio e vincolante dell’organo tecnico competente. Il Tribunale rileva che la fattispecie non era riconducibile alle procedure semplificate, per le quali continuano ad applicarsi i decreti ministeriali richiamati, bensì all’autorizzazione ordinaria ex art. 208.
La Regione aveva adempiuto all’onere di determinazione dei criteri con un proprio decreto dirigenziale, allineandosi alle Linee Guida SNPA per i profili non altrimenti definiti. Il Collegio ritiene quindi legittimo il ricorso a tali indicatori tecnici nella valutazione dell’ammissibilità dell’end of waste per i codici CER esclusi, considerato che la documentazione prodotta dalla società non consentiva di valutare le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti in ingresso, la loro riconducibilità a flussi precisi e la compatibilità con il processo di recupero.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento rispetto a un diverso impianto autorizzato, il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui il vizio presuppone l’identità assoluta delle situazioni comparate, il cui onere probatorio grava sull’interessato. Nel caso di specie tale prova non era stata raggiunta, mentre l’amministrazione aveva specificamente contestato la diversità delle fattispecie. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di giudizio in ragione della complessità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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