Rinuncia al ricorso e improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse (TAR Puglia n. 210 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ancorché irrituale perché non notificata nel rispetto del termine di cui all’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., può essere comunque valutata dal giudice amministrativo come dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione. In tale evenienza, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con possibilità di compensazione delle spese di lite in ragione della definizione in rito della controversia.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Puglia un’ordinanza con cui il Comune di Noicattaro le aveva intimato la demolizione di opere edili abusive, unitamente agli atti presupposti, chiedendo altresì l’accertamento del proprio diritto alla realizzazione delle opere e il risarcimento dei danni. Il Comune si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
In prossimità dell’udienza di discussione, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, notificata alla controparte. La difesa comunale non ha sollevato osservazioni in merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la dichiarazione di rinuncia depositata dalla ricorrente non risultava notificata nel rispetto del termine di dieci giorni liberi prima dell’udienza, come richiesto dall’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. Tale evenienza ha reso la rinuncia irrituale e, pertanto, non produttiva degli effetti propri dell’istituto processuale.
Ciononostante, il TAR ha osservato che la volontà espressa dalla ricorrente di non proseguire nel giudizio costituisce comunque una manifestazione inequivoca di un sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione del ricorso. Sul punto, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la rinuncia irrituale può essere valorizzata dal giudice come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., disponendo la compensazione delle spese di lite in considerazione della definizione in rito della controversia.
Nota della Redazione
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