Premio per ritrovamenti archeologici escluso se lo scavo è autorizzato e programmato (TAR Veneto n. 894 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il premio per i ritrovamenti previsto dall’art. 92 del d.lgs. 42/2004 presuppone una scoperta fortuita, caratterizzata dall’occasionalità e dall’assenza di ogni attività di ricerca o di intenzionalità. Non è pertanto scopritore fortuito chi rinvenga beni nel corso di scavi preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza e assoggettati a sorveglianza archeologica, in zona qualificata di interesse archeologico. In tale ipotesi il rinvenimento non è né imprevisto né imprevedibile, con la conseguenza che il privato può aspirare solo al premio spettante al proprietario dell’immobile. La domanda di rimborso delle spese di custodia e rimozione ex art. 90 del d.lgs. 42/2004 ha natura di diritto soggettivo e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, restando devoluta al giudice amministrativo la sola contestazione del diniego dei presupposti del premio.

Il Fatto

Una società proprietaria di un’area nel Lido di Venezia aveva ottenuto la volturazione di un permesso di costruire per un complesso residenziale. La Soprintendenza, con nota del febbraio 2019, aveva espresso parere favorevole prescrivendo l’assistenza archeologica agli scavi. Nel maggio 2022, durante i lavori, sono emerse strutture di interesse; sono seguiti sopralluoghi e prescrizioni che hanno imposto scavi stratigrafici e rallentato il cantiere.

La società ha chiesto il rimborso delle spese sostenute, quantificato in oltre 201.000 euro, ottenendo un diniego nell’ottobre 2023. Ha poi presentato istanza di premio per i ritrovamenti, riconosciuto nella misura del 9,25% in qualità di proprietaria e accettato; pochi giorni dopo il Ministero ha negato il premio quale scopritore. Da qui il ricorso principale e i motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per difetto di giurisdizione. La pretesa di rimborso delle spese di custodia e rimozione, fondata sull’art. 90 del d.lgs. 42/2004, costituisce posizione di diritto soggettivo: rispetto ad essa l’amministrazione non esercita alcuna discrezionalità né agisce come pubblico potere. La cognizione spetta quindi al giudice ordinario, secondo l’ordinario criterio di riparto fondato sulla natura della posizione azionata. Il riferimento richiamato è TAR Lazio, Sez. II ter, n. 19364 del 2023.

Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione in ordine al diniego dei presupposti del premio, poiché il provvedimento implica una valutazione discrezionale sull’an del riconoscimento, mentre resta riservata al giudice ordinario la controversia sulla misura e sulle modalità di riscossione, richiamandosi Cons. Stato, Sez. VI, n. 2302 del 2015.

Nel merito, è stato respinto il primo motivo, costruito sull’asserita contraddittorietà tra accoglimento e diniego. Il Collegio ha chiarito che i due provvedimenti riguardano qualifiche distinte: il primo riconosce il premio al proprietario dell’area, il secondo nega la qualità di scopritore. Determinazioni compatibili e non contraddittorie.

Le residue censure sono state parimenti respinte. L’area ricade in una macro-zona di interesse archeologico tutelata ex art. 142, lett. m), del d.lgs. 42/2004, coincidente con il perimetro del DM 1 agosto 1985 sull’ecosistema lagunare. Lo scavo era stato previamente autorizzato ex artt. 21 e 28, comma 4, del Codice, con imposizione di indagini archeologiche, e fin dal 2019 la società era stata avvertita della possibile presenza di beni nel sottosuolo. La scoperta non è dunque imprevista né imprevedibile, in linea con TAR Marche, Sez. I, n. 577 del 2025 e con la circolare n. 21 del 18 giugno 2021 del Ministero.

Neppure rileva che la nota del 2019 collegasse il rischio alla prossimità del Forte degli Alberoni, mentre i reperti sono stati classificati come pertinenti al Porto di Malamocco: quell’indicazione era solo uno degli elementi di attenzione. I motivi aggiunti sono stati pertanto respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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