Rottamazione non documentata e omessa pronuncia nella motivazione per relationem (Cass. civ. Sez. V n. 5040 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione non determina la cessazione della materia del contendere quando non risulti provata la dichiarazione di adesione del debitore, l’accettazione dell’amministrazione finanziaria e l’integrale pagamento delle somme dovute: mere contabili di bonifico, con importi parzialmente coincidenti e causali non univoche, non assolvono l’onere probatorio. Nel processo tributario non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione contenga una statuizione implicita di rigetto, ravvisabile ove la pretesa non esaminata sia superata dalla soluzione di altra questione che ne presuppone l’irrilevanza o l’infondatezza. La funzione della motivazione dell’avviso di accertamento è rendere edotto il contribuente della pretesa impositiva e consentirne la difesa, non dimostrarne la fondatezza: la validità della motivazione per relationem non è esclusa dalla mancata allegazione del documento richiamato, se questo sia comunque conosciuto dal contribuente.

Il Fatto

Il contribuente impugnava un avviso di accertamento, fondato su un processo verbale di constatazione, con cui erano stati rettificati costi ritenuti indeducibili per l’anno 2010. La doglianza verteva sul difetto di motivazione per rinvio al verbale non notificato e sulla sua accettazione acritica.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’ufficio. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi. Prima dell’udienza il difensore eccepiva l’adesione del proprio assistito alla rottamazione ex art. 6 del d.l. n. 193/2016, chiedendo la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge in via preliminare la richiesta di cessazione della materia del contendere. La memoria richiama un elenco di documenti che dovrebbero comprovare la domanda di definizione e le quietanze di cinque rate. Dal fascicolo, cartaceo e telematico, non risulta però prodotta alcuna istanza di rottamazione né alcuna accettazione dell’amministrazione finanziaria.

Il richiamo all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193/2016 conferma che il debitore deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione con apposita dichiarazione, mentre il comma 3 prevede la comunicazione di risposta dell’agente della riscossione con somme, rate e scadenze. In mancanza di tali documenti la definizione non può dirsi perfezionata. Le quietanze sono documentate solo da contabili di bonifico, con importi parzialmente coincidenti e causali non identiche o univoche. Non è dimostrato alcun evento estintivo e non emerge nemmeno una rinuncia al ricorso.

Il primo motivo è infondato. Il contribuente lamentava che la pronuncia di appello non avesse esaminato il profilo del rinvio acritico al processo verbale. La Corte richiama il principio per cui non ricorre omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto, ravvisabile quando la domanda non espressamente trattata sia superata dalla soluzione di altra questione che ne presupponga l’irrilevanza o l’infondatezza, secondo Sez. II, ord. n. 25710 del 26.09.2024.

Anche il secondo motivo è respinto. Il mezzo è generico e non richiama alcuno stralcio della motivazione asseritamente nulla. La funzione della motivazione dell’avviso non è dimostrare la fondatezza della pretesa, ma rendere edotto il contribuente e consentirne la difesa. Nel processo tributario non rilevano l’omessa allegazione o la mancata ostensione di un documento se la motivazione, anche per relationem, è sufficiente, dovendosi distinguere la motivazione dalla prova della pretesa (Cass. n. 8016 del 25.03.2024). Il verbale era stato sottoscritto dal contribuente e l’accertamento di fatto non è stato censurato: irrilevante, dunque, l’acritico recepimento. Il ricorso è respinto con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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