Esenzione Irpef vittime del dovere decorre dai presupposti, non dal decreto (Cass. civ. Sez. V n. 5038 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’esenzione Irpef sui trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, introdotto dall’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016 con decorrenza dall’1.01.2017, non è subordinato, quanto alla sua retrodatazione, alla data di emissione del decreto di riconoscimento dello status. Il provvedimento amministrativo che accerta la condizione di vittima del dovere ha natura meramente ricognitiva e non costitutiva, poiché è la legge stessa a ricollegare lo status alla sussistenza dei presupposti, sicché il diritto all’agevolazione decorre dal momento in cui tali presupposti si sono verificati e non dal momento del decreto. Il ritardo della pubblica amministrazione nella conclusione del procedimento non può pregiudicare il contribuente.

Il Fatto

Al ricorrente è stato riconosciuto lo status di vittima del dovere con decreto del Capo della Polizia emesso in data 7 ottobre 2020. In forza di tale status e dell’entrata in vigore della l. n. 232/2016, che all’art. 1, comma 211, ha esteso alle vittime del dovere i benefici fiscali in materia di esenzione dall’imposta sui redditi, il contribuente ha presentato istanza di rimborso delle ritenute Irpef operate sulla pensione per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. Formatosi il silenzio rifiuto dell’Amministrazione, la Commissione tributaria provinciale di Perugia ha accolto la domanda.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, che sosteneva la natura non retroattiva del decreto di riconoscimento e la conseguente spettanza dell’esenzione solo dal 7 ottobre 2020. I giudici di appello hanno qualificato il provvedimento come ricognitivo di uno status preesistente. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta alla Corte riguarda la decorrenza del diritto all’esenzione Irpef normativamente attribuito alle vittime del dovere dall’1.01.2017: se il diritto spetti dal momento del decreto di riconoscimento, secondo la tesi erariale, oppure dal momento della sussistenza dei presupposti del riconoscimento, secondo la tesi accolta dalla CTR. Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016 e dell’art. 3 della l. n. 206/2004, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

La Corte ricostruisce il quadro normativo. La l. n. 266/2005, come già ritenuto dalle Sezioni Unite n. 6214 del 2022, ha ridefinito la nozione di vittime del dovere, distinguendo i soggetti del comma 563 dai soggetti equiparati del comma 564, ed ha programmato l’estensione progressiva dei benefici già previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo. In materia fiscale, l’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016 ha esteso i benefici sui trattamenti pensionistici a decorrere dall’1.01.2017, come già affermato da questa Corte nelle pronunce n. 1978 del 2023, n. 29549 del 2023 e n. 28051 del 2023.

Quanto alla natura dello status, la Corte richiama il principio secondo cui, per i benefici in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo e non un interesse legittimo, con conseguente assenza di discrezionalità in capo alla pubblica amministrazione (Cass. Sez. Un. n. 16451 del 2020). Ne deriva che il provvedimento di riconoscimento ha natura ricognitiva, con la conferma della decisione della CTR.

La Corte respinge gli argomenti dell’Agenzia. È vero che il riconoscimento dello status è condicio sine qua non dei diritti che esso conferisce, ma tale affermazione è irrilevante nel caso di specie, poiché lo status risulta incontestatamente riconosciuto al contribuente. Non giova alla tesi erariale il precedente Cass. n. 35831 del 2022, concernente la diversa questione della decorrenza del termine per il rimborso ex art. 21 d.P.R. n. 546/1992. Le conclusioni sono confermate anche da Cass. n. 17440 del 2022, che ha qualificato la categoria di vittima del dovere come status: la domanda dell’interessato resta condizione per il riconoscimento, e l’imprescrittibilità dell’azione di accertamento dello status non si estende ai benefici economici che in esso trovano presupposto.

Il ricorso erariale è quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite. Non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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