Indetraibilità IVA e indeducibilità costi per appalto di manodopera illecito (Cass. civ. Sez. 5 n. 20764 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi e IVA, il contratto di somministrazione di manodopera irregolare, schermato da un contratto di appalto di servizi, è nullo per illiceità della causa e tale nullità conforma anche la sorte del rapporto tra lavoratore e somministratore. Ne consegue che la fatturazione delle prestazioni rese dal somministratore non legittima la detrazione dell’IVA né la deduzione dei relativi costi. Il principio non è scalfito dalla giurisprudenza unionale che ammette la detrazione in caso di nullità del contratto, ove l’operazione sia reale e non configuri evasione o abuso, atteso il disvalore sociale dell’illecita interposizione di manodopera. Inoltre, i compensi corrisposti agli amministratori di società di capitali sotto forma di contratti di consulenza sono indeducibili ove non risulti la previa determinazione assembleare, essendo la relativa disciplina di natura imperativa.
Il Fatto
La società, esercente attività di custodia e deposito per conto terzi, impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2013, con cui l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta di un processo verbale di constatazione, aveva recuperato a tassazione maggiore IVA, IRES e IRAP. L’accertamento si fondava su tre contestazioni: la riqualificazione di contratti di appalto di manodopera in contratti di illecita somministrazione di manodopera, con conseguente indetraibilità dell’IVA e indeducibilità dei costi; l’indeducibilità dei corrispettivi pagati agli amministratori in forza di contratti di consulenza, in assenza di delibera assembleare; il recupero di costi non documentati o non inerenti.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado confermava la decisione. Avverso tale sentenza, la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, concernente la nullità della sentenza per motivazione apparente, avendo il giudice d’appello esaminato funditus le doglianze della contribuente e fornito una motivazione congrua e adeguata, rispettosa del c.d. “minimo costituzionale”.
Il secondo motivo, relativo alla violazione dei canoni ermeneutici nella riqualificazione dei contratti di appalto, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la censura si risolveva in una mera doglianza di insufficienza motivazionale, non più censurabile in sede di legittimità dopo la riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., e che gli elementi indiziari addotti dalla ricorrente erano stati razionalmente valutati dal giudice di merito.
Nel rigettare il terzo motivo, la Corte ha affermato la piena condivisione del principio, già espresso in precedenti conformi, secondo cui il contratto di somministrazione di manodopera irregolare, schermato da appalto di servizi, è nullo e tale nullità non consente la detrazione dell’IVA sulle fatture emesse dal somministratore. Il disvalore sociale della condotta è tale da non trovare applicazione il diverso principio, di matrice unionale, che tutela il diritto alla detrazione in caso di nullità del contratto, salvo che l’operazione non sia fittizia o non costituisca abuso. Nel caso di specie, essendo stata contestata l’illecita interposizione di manodopera, è astrattamente configurabile il reato di interposizione fraudolenta di cui all’art. 36-bis d.lgs. n. 81/2015.
Il quarto motivo, concernente l’indeducibilità dei compensi agli amministratori, è stato ritenuto infondato. La disciplina sul compenso degli amministratori, pur dettata per le società per azioni, ha natura imperativa e si applica anche alle società a responsabilità limitata, non potendo essere derogata tramite contratti di consulenza. La deducibilità del costo richiede la previa determinazione assembleare, che non può desumersi implicitamente dalla delibera di approvazione del bilancio.
Infine, il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto costituiva domanda nuova e, comunque, infondato, essendo la sanzione applicata (in misura inferiore al minimo edittale del 135%) favorevole alla contribuente, con conseguente carenza di interesse. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.