Esenzione IMU per immobile occupato abusivamente anche prima della legge n. 197/2022 (Cass. civ. Sez. 5 n. 3543 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il presupposto dell’IMU, ai sensi dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011, non sussiste in capo al proprietario che abbia subito l’occupazione abusiva dell’immobile che lo renda inutilizzabile e indisponibile, quando si sia prontamente attivato presentando denuncia all’autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 cod. pen. o abbia iniziato azione giudiziaria penale. In tale periodo la proprietà non costituisce un valido indice rivelatore di ricchezza, risultando irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva ex artt. 3 e 53 Cost. l’imposizione a carico del proprietario spogliato del possesso, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 60 del 2024.
Il Fatto
Il contribuente e la società proprietaria di un immobile in comproprietà indivisa proponevano ricorso avverso gli avvisi di accertamento IMU per l’anno 2013, relativi a un immobile occupato abusivamente da terzi. La Commissione tributaria provinciale di Siena aveva accolto il ricorso, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, su appello del Comune, aveva ritenuto dovuta l’imposta in capo ai proprietari. Avverso tale sentenza i contribuenti proponevano ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011. Nelle more del giudizio, a seguito del decesso di uno dei ricorrenti, si costituivano gli eredi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti denunciavano la violazione dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011 per l’esclusione dell’esenzione IMU in conseguenza dell’occupazione abusiva degli immobili. La Sezione Tributaria ha richiamato le proprie ordinanze interlocutorie n. 9956 e 9957 del 2023, con cui aveva ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede l’esenzione in caso di occupazione abusiva dell’immobile che non possa essere liberato.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 60 del 5 marzo 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011, nel testo applicabile ratione temporis, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost. Il Giudice delle leggi ha affermato che è irragionevole sostenere la sussistenza della capacità contributiva del proprietario che abbia subito l’occupazione abusiva dell’immobile, rendendolo inutilizzabile e indisponibile, e si sia prontamente attivato con denuncia penale, non essendo la proprietà, per il periodo dell’occupazione, un valido indice rivelatore di ricchezza.
La Corte di legittimità ha quindi rilevato la mancata conformità della sentenza impugnata ai principi enunciati dal Giudice delle leggi. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva escluso l’esenzione ritenendo che la titolarità dell’imposta dovesse mantenersi in capo al legittimo proprietario, trasformando il presupposto impositivo in una quaestio facti estranea al dettato normativo. Tale impostazione è stata ritenuta superata dai principi costituzionali, anche in considerazione dell’intervento del legislatore con la legge n. 197 del 2022, che ha espressamente previsto la non debenza dell’imposta per gli immobili non utilizzabili né disponibili in caso di denuncia all’autorità giudiziaria.
La sentenza impugnata ha omesso di accertare in fatto se i contribuenti avessero adottato, senza esito, tutte le misure necessarie allo sgombero dei locali, sollecitando l’intervento della forza pubblica e presentando denuncia o iniziando azione giudiziaria penale. La Corte ha accolto il primo motivo, assorbito il secondo, cassando la sentenza e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, cui è demandata anche la pronuncia sull’istanza relativa all’intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi e sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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