Estinzione del giudizio per definizione agevolata e rilievo d’ufficio del giudicato interno (Cass. civ. Sez. V n. 7869 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato interno si forma sul capo della sentenza di merito non investito da ricorso incidentale e risponde a una finalità di interesse pubblico, sicché il giudice di legittimità può rilevarlo d’ufficio in ogni stato e grado del processo, senza essere vincolato alla posizione assunta dalle parti. La definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, prevista dall’art. 1, commi 186 e segg., legge n. 197/2022, determina l’estinzione del giudizio limitatamente alle controversie effettivamente definite, restando ferma la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 391, terzo comma, cod. proc. civ., con spese a carico di chi le ha anticipate. La definizione agevolata non integra alcuno dei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non giustifica quindi l’applicazione del doppio contributo unificato, di natura lato sensu sanzionatoria e insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Il Fatto

La contribuente riceveva due avvisi di accertamento ai fini IRPEF per gli anni d’imposta 2007 e 2008. L’ufficio aveva rideterminato sinteticamente il reddito complessivo ex art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973, sulla base della disponibilità di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva, tra cui un immobile abitativo, un ciclomotore, un motociclo e un’autovettura.

La C.t.p. di Savona accoglieva il ricorso e annullava gli avvisi. La C.t.r. della Liguria, in parziale accoglimento dell’appello dell’ufficio, annullava l’atto relativo al 2007 e riteneva legittimo quello del 2008. La contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, mentre l’Agenzia resisteva con controricorso. Nelle more, la contribuente depositava istanza di estinzione per aver aderito alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’istanza di estinzione depositata dalla contribuente, che aveva aderito alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti disciplinata dalla legge n. 197/2022, provvedendo al deposito telematico della copia conforme della domanda, del modello di versamento della prima rata e della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia.

Il Collegio rileva che la definizione riguarda esclusivamente l’avviso di accertamento afferente all’anno d’imposta 2008. Quanto all’anno 2007, la pronuncia della C.t.r. che aveva accolto il ricorso della contribuente non ha formato oggetto di ricorso incidentale da parte dell’Agenzia: su quel capo si è pertanto formato il giudicato interno.

Richiamando il principio secondo cui il giudicato, esterno o interno, risponde alla finalità di interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, la Corte afferma che il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti. Il giudice non è vincolato alla posizione assunta da queste ultime e può procedere al rilievo e alla valutazione d’ufficio in ogni stato e grado del processo, come già affermato da Cass. n. 8607 del 2017.

In conclusione, la Corte rileva d’ufficio il giudicato interno sull’accoglimento del ricorso per l’accertamento relativo al 2007 e, quanto all’avviso concernente il 2008, in virtù del comma 198 dell’art. 1 legge n. 197/2022 e in assenza di diniego ai sensi del comma 200, dichiara estinto il processo, con spese a carico di chi le ha anticipate. Il contenzioso rientra tra gli atti impositivi elencati dall’Agenzia in osservanza dell’art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023, elenco diretto a ridurre i tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.

La Corte esclude infine l’applicazione del doppio contributo unificato, misura prevista solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, secondo Cass. n. 1420 del 2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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