Ruralità catastale perduta e decorrenza retroattiva dell’ICI sul fabbricato (Cass. civ. Sez. V n. 14562 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI e, per le medesime argomentazioni, di IMU, la rendita catastale dichiarata con DOCFA a seguito del venir meno dei requisiti di ruralità produce effetti fiscali in deroga alle disposizioni vigenti, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salva la prova contraria in sede di autotutela. L’efficacia retroattiva opera in favore dell’amministrazione e non del contribuente. Il limite della decorrenza ex tunc dalla denuncia non rileva quando la variazione catastale è indotta dalla sollecitazione dell’amministrazione finanziaria per la difformità del classamento rispetto alla situazione di fatto. L’atto attributivo della rendita ha natura dichiarativa e non costitutiva, con la conseguenza che la rendita è applicabile anche ai periodi d’imposta anteriori alla sua notificazione.
Il Fatto
Un contribuente impugna quattro avvisi di accertamento emessi da un Comune per omessa dichiarazione dell’ICI relativa agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, in relazione a due immobili censiti in catasto. La pretesa nasce dal disconoscimento della ruralità per gli anni antecedenti a una procedura DOCFA presentata dallo stesso contribuente nel gennaio 2011, su sollecitazione dell’Agenzia del Territorio ai sensi dell’art. 2, comma 36, del d.l. n. 262/2006.
La Commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso originario. La Commissione tributaria regionale conferma la decisione. Il contribuente propone ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente. La Corte richiama l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546/1992 e l’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., ricordando che il vizio rileva solo quando la motivazione è logicamente inconciliabile o incomprensibile, sì da non attingere il minimo costituzionale ex art. 111, sesto comma, Cost.. Nella specie la sentenza illustra adeguatamente le ragioni del rigetto, sicché il motivo è infondato.
Il secondo motivo deduce l’omesso esame del motivo di appello sui vizi di motivazione degli atti impositivi. La Corte reputa configurabile un rigetto implicito: il giudizio tributario è formalmente costruito come impugnazione dell’atto, che è veicolo di accesso al merito. Il motivo è infondato.
Il terzo motivo censura la motivazione degli avvisi. La Corte esamina il quadro normativo di riferimento — l’art. 19, commi 8, 9 e 10, del d.l. n. 78/2010 e l’art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 225/2010 — e afferma che la procedura di attribuzione della rendita presunta assume carattere di specialità rispetto all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992. In tema di ICI, l’art. 74 della legge n. 342/2000 non restringe il potere di accertamento al periodo successivo alla notificazione del classamento. La rendita è applicabile anche ai periodi anteriori, non potendosi confondere l’efficacia della modifica con la sua applicabilità, riferita all’epoca della variazione materiale. Nella specie, risalendo la costruzione del fabbricato a epoca anteriore ai periodi d’imposta e mancando titoli edilizi per la trasformazione da rurale a civile, era corretta la presunzione che la denuncia andasse presentata prima del 2009.
La Corte richiama l’art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 225/2010: la rendita presunta e quella definitiva producono effetti fiscali con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salva la prova contraria in autotutela. Il meccanismo evidenzia l’unidirezionalità dell’efficacia in favore delle amministrazioni, non del contribuente, poiché si tratta di immobili per i quali la dichiarazione di aggiornamento catastale non è stata presentata.
Il quarto e il quinto motivo, congiuntamente esaminati, sono infondati. Il contribuente aveva l’onere di provare la ruralità del fabbricato per il periodo di riferimento e tale onere non è stato assolto. L’obbligo motivazionale dell’accertamento è adempiuto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne l’an e il quantum. Il giudice di appello ha correttamente ritenuto gli atti impositivi sufficientemente motivati. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese giudiziali e contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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