Ruralità catastale e IMU: l’esenzione segue il classamento, non la destinazione agricola (Cass. civ. Sez. V n. 14517 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’IMU (e prima dall’ICI) dei fabbricati rurali segue il criterio della determinazione catastale: rileva l’oggettiva classificazione dell’immobile nelle categorie A/6 o D/10, non la sua concreta strumentalità all’attività agricola. Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente che pretenda l’esenzione impugnare l’atto di classamento, restando altrimenti l’immobile assoggettato all’imposta. La domanda di variazione catastale ex art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70/2011 e la conseguente annotazione producono effetti retroattivi solo per il quinquennio antecedente al 2011, non potendo in nessun caso risalire a un anno diverso.

Il Fatto

Il Comune propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva respinto l’appello contro la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva accolto il ricorso della contribuente avverso gli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2013 e 2014, emessi dal Comune in relazione a un fabbricato di sua proprietà.

La questione riguarda il riconoscimento della ruralità del fabbricato ai fini dell’agevolazione fiscale: l’immobile era accatastato in categoria C/2, privo di annotazione di ruralità. Il giudice di appello aveva ritenuto che la richiesta di inserimento dell’annotazione negli atti catastali costituisse un mero adempimento formale, la cui mancanza non impediva l’accesso al trattamento fiscale agevolato. La contribuente è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. Il Collegio osserva anzitutto che non assume alcuna rilevanza lo svolgimento, nel fabbricato, di attività di manipolazione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli. L’esenzione segue infatti il criterio della determinazione catastale: solo l’immobile iscritto come rurale, per riconosciuta ricorrenza dei requisiti di cui all’art. 9 del d.l. n. 557/1993, non è soggetto all’imposta ai sensi dell’art. 23, comma 1-bis, d.l. n. 207/2008 e dell’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992.

Ne deriva che, se l’immobile è iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente impugnare l’atto di classamento per far valere la ritenuta ruralità, restando altrimenti assoggettato. Sul punto la Corte richiama le Sezioni Unite n. 18565 del 2009 e il consolidato orientamento di legittimità (tra le altre, Cass. n. 10283/2019, n. 11588/2017, n. 16737/2015).

Il punto decisivo è di fatto: l’immobile non era annoverato nelle categorie rilevanti fino al 2019, quando la contribuente ha proposto domanda di variazione catastale. Il Collegio ricostruisce allora il quadro normativo. L’art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70/2011 ha previsto la facoltà, entro il termine poi prorogato al 30 settembre 2012, di presentare domanda di variazione per l’attribuzione delle categorie A/6 e D/10 sulla base di un’autocertificazione attestante i requisiti di ruralità sussistenti in via continuativa dal quinto anno antecedente.

L’art. 13, comma 14-bis, d.l. n. 201/2011 ha stabilito che tali domande producessero gli effetti previsti per il riconoscimento della ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo. L’art. 1 del d.m. 26 luglio 2012 ha disciplinato l’annotazione negli atti del catasto. L’art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 102/2013 ha chiarito che la domanda e l’annotazione producono effetti a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione.

Si tratta di disposizioni che non avrebbero avuto ragione d’essere se la ruralità dipendesse dalla sola destinazione agricola, a prescindere dal classamento conforme (richiamate Cass. n. 29864/2020 e n. 29283/2021). Poiché la domanda non può risalire a un anno diverso dal 2011, il quinquennio coperto è quello 2006-2010 (tra le altre, Cass. n. 422/2014; Cass. n. 13763/2016; Cass. n. 30815/2017). Ne consegue che la domanda presentata nel 2019 non poteva valere per il quinquennio antecedente. Il giudice di appello, invocando la prevalenza della sostanza sulla forma nei piccoli centri, si è posto in palese difformità da tale principio.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza cassata. Non richiedendosi ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384, comma 1, cod. proc. civ. con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono compensate tra le parti, essendosi l’orientamento consolidato dopo la proposizione del ricorso; la contribuente è condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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