Spese di lite distinte dai compensi e divieto sotto i minimi (Cass. civ. Sez. V n. 21544 del 27.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese di lite, il giudice deve liquidare in modo distinto spese e compensi professionali in relazione a ciascun grado del giudizio, così consentendo alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati. La distinta indicazione della somma spettante a titolo di compenso e di quelle dovute per esborsi, spese generali ed accessori di legge è sufficiente al controllo, non essendo necessaria la liquidazione delle singole fasi. I parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, hanno valore minimo inderogabile, sicché il giudice non può scendere al di sotto dei valori minimi. Il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi.
Il Fatto
La controversia origina dall’impugnativa di una cartella di pagamento emessa per la riscossione, per conto dell’Agenzia delle Entrate, di un credito relativo alla tassa automobilistica dell’anno 2004, di modesto importo. L’opposizione era fondata sulla prescrizione e sulla decadenza del credito.
La CTP ha accolto il ricorso senza disporre nulla sulle spese di lite, in considerazione del modesto valore della causa. Proposto appello sul solo regolamento delle spese, la CTR ha accolto l’impugnativa, escludendo i presupposti di legge per la compensazione e liquidando gli importi secondo la soccombenza. Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censura, ex art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 4 e 5 del d.m. 5 aprile 2014, n. 55, dell’art. 92 c.p.c. e dell’art. 2233 c.c., dolendosi della liquidazione omnicomprensiva e inferiore ai parametri di legge, senza adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione delle singole voci.
La Corte richiama l’orientamento secondo cui il giudice deve liquidare in modo distinto spese e compensi professionali in relazione a ciascun grado, per consentire il controllo dei criteri di calcolo; in presenza di una nota spese specifica non può rideterminare globalmente i compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma deve motivare l’eliminazione o la riduzione delle singole voci (Cass. Sez. 6-3 n. 18905/2017). La distinzione è sufficiente al controllo, non occorrendo la liquidazione delle singole fasi.
Nel caso concreto, dalla prospettazione del ricorso non risulta che il ricorrente abbia prodotto una nota spese. Sarebbe quindi sufficiente la distinta indicazione del compenso complessivo e degli esborsi, spese generali ed accessori. Poiché la sentenza impugnata non ha operato tale distinzione, sotto questo profilo essa va cassata.
Quanto al quantum, il Collegio conferma il principio per cui, in assenza di diversa convenzione, il giudice che liquida secondo i parametri del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere sotto i valori minimi, aventi carattere inderogabile (Cass. Sez. 2 n. 9815/2023). Le soglie numeriche costituiscono criteri di orientamento che individuano la misura standard del valore della prestazione, con obbligo di specificare i criteri solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (Cass. Sez. 6-3 n. 30286/2017; Cass. Sez. 6-5 n. 15313/2021).
Quanto alla disciplina applicabile, la sentenza impugnata è stata emessa nel 2023 e ad essa si applicano i parametri del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022; per il primo grado trova applicazione il d.m. n. 55/2014. Trattandosi di giudizio tributario di valore fino a € 1.100,00 e di causa di valore pari a € 113,61, la CTR si è discostata notevolmente in minus dai parametri medi e minimi. Il ricorso va accolto, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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