Sala parrocchiale e nozione di privata dimora nel furto aggravato (Cass. pen. Sez. V n. 8248 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di privata dimora rilevante ai fini dell’art. 624-bis cod. pen. postula la sussistenza di tre requisiti concorrenti: lo svolgimento in modo riservato di manifestazioni della vita privata, la stabilità del rapporto tra persona e luogo e la non accessibilità di estranei senza il consenso del titolare. La sola chiusura al pubblico e l’esclusiva disponibilità del locale da parte del titolare integrano un elemento necessario, ma non sufficiente. Il criterio dirimente è di carattere funzionale: occorre accertare in concreto che le attività ivi svolte siano assimilabili a quelle tipiche dell’abitazione, quali proiezione spaziale della libertà personale tutelata dall’art. 14 Cost. Non integrano di per sé tale connotazione l’esercizio di attività ludiche né il ricevimento riservato di fedeli. Il giudice di merito che ometta simile verifica in concreto incorre in difetto di motivazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari ha confermato la condanna dell’imputato per il delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen., per essersi impossessato di un computer portatile introducendosi in una sala parrocchiale situata all’interno di una chiesa.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui contesta la riconducibilità della sala parrocchiale alla nozione di luogo di privata dimora. Il ricorso, depositato entro il 30 giugno 2024, è stato trattato senza intervento delle parti nelle forme di cui all’art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte accoglie il ricorso e muove dalla ricostruzione della nozione di privata dimora, concetto più esteso di quello di abitazione. Richiamando la lettura dell’art. 14 Cost. in connessione con la libertà individuale, il Collegio ribadisce che il domicilio tutela tanto il diritto di escludere terzi da un luogo quanto la riservatezza di quanto ivi si compie.

Il percorso argomentativo si fonda su un consolidato orientamento di legittimità. Le Sezioni Unite n. 26795 del 28.03.2006 hanno valorizzato il rapporto tra la persona e un luogo chiuso in cui si svolge la vita privata; le Sezioni Unite n. 31345 del 23.03.2017 hanno ricompreso nella nozione anche i luoghi destinati ad attività lavorativa o professionale nei quali si svolgano non occasionalmente atti di vita privata, non aperti al pubblico né accessibili a terzi senza consenso.

Da tali premesse la Corte ricava i tre elementi costitutivi della privata dimora: l’utilizzo riservato per manifestazioni della vita privata, la durata apprezzabile e stabile del rapporto tra luogo e persona, la non accessibilità di estranei. Il Collegio precisa che l’interdizione al pubblico accesso costituisce requisito necessario ma non sufficiente, non potendosi desumere dalla sola chiusura al pubblico la qualità di privata dimora, come affermato da Sez. V n. 23641 del 29.01.2016 e da Sez. II n. 23981 del 20.05.2016.

Il criterio dirimente è dunque di carattere funzionale. In questa prospettiva la Corte aveva già riconosciuto il carattere di privata dimora della sagrestia, luogo di attività complementari al culto e più riservate rispetto a quelle che si svolgono nella chiesa (Sez. IV n. 13492 del 21.01.2020). Resta ferma la necessità di esaminare in concreto le caratteristiche dell’ambiente, potendo coesistere, in un medesimo luogo, spazi adibiti a manifestazioni di vita privata.

Applicando tali principi, la Corte rileva che il giudice di appello non ha fornito adeguata motivazione sulla effettiva sussistenza delle caratteristiche idonee a connotare la sala parrocchiale come luogo di privata dimora. I primi due requisiti evocati dalla Corte distrettuale — chiusura a chiave e stabilità del rapporto — non orientano in senso risolutivo l’analisi, trattandosi di condizione necessaria ma non sufficiente. Il terzo — riferimento ad attività di catechesi, ricevimento riservato di fedeli e attività ludiche — attiene ad aspetti parimenti non dirimenti, non costituendo manifestazione di vita privata né l’esercizio di attività ludiche né il ricevimento riservato di fedeli. Ne consegue l’annullamento con rinvio, perché il giudice di rinvio verifichi se il furto sia avvenuto in uno spazio funzionalmente adibito a manifestazioni della vita privata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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