Rifiuti, procedura estintiva non obbligatoria e onere probatorio sul deposito temporaneo (Cass. pen. Sez. VII n. 8252 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La procedura estintiva disciplinata dagli artt. 318-bis e ss. d.lgs. n. 152/2006 non è obbligatoria: la sua omessa attivazione da parte dell’organo di vigilanza non è causa di improcedibilità dell’azione penale. L’uso dell’indicativo nelle disposizioni di settore è mera scelta di stile espositivo, non fonte di un obbligo sanzionato sul piano processuale. Il contravventore può comunque accedere all’oblazione speciale di cui all’art. 162-bis cod. pen., ma non invocare la speciale causa estintiva non attivata. Con riferimento al deposito temporaneo, l’applicabilità della norma di favore presuppone l’osservanza di tutte le condizioni previste dall’art. 185-bis d.lgs. n. 152/2006, la cui prova grava sull’imputato secondo un principio generale di inversione dell’onere della prova.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 15.03.2024, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Firenze del 17.05.2023, dichiarava estinto per remissione di querela il reato di cui all’art. 659 cod. pen. e confermava la condanna delle imputate in ordine alle contravvenzioni di cui agli artt. 279 e 256 d.lgs. n. 152/2006, in materia di gestione di rifiuti.
Avverso tale decisione le imputate proponevano ricorso congiunto per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la mancata applicazione della procedura estintiva di cui all’art. 318-bis d.lgs. n. 152/2006 e, con il secondo, la violazione degli artt. 183 e 192 d.lgs. n. 152/2006 con riguardo ai c.d. “big bag” e agli accumulatori esausti rinvenuti in sede di controllo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara entrambi i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo richiama il principio secondo cui la procedura di cui agli artt. 318-bis e ss. d.lgs. n. 152/2006 non è obbligatoria e l’omessa indicazione all’indagato delle prescrizioni necessarie all’estinzione delle contravvenzioni non determina improcedibilità. L’obbligatorietà non può desumersi nemmeno dall’uso dell’indicativo nella formulazione dell’art. 318-ter, trattandosi di mera scelta di stile, essendo configurabili situazioni in cui l’organo di vigilanza legittimamente non impartisce prescrizioni perché nulla vi è da regolarizzare o la regolarizzazione è già avvenuta ed è congrua.
La Corte sottolinea come, in caso di omessa attivazione della procedura agevolata, l’imputato possa comunque richiedere l’oblazione di cui all’art. 162-bis cod. pen., non alternativa a quella di settore ma esercitabile anche quando il contravventore abbia ritenuto di non avvalersene. La doglianza, non confrontandosi né con la motivazione del provvedimento impugnato né con la giurisprudenza di legittimità, è pertanto generica e inammissibile.
Quanto al secondo motivo, il Collegio lo reputa manifestamente infondato. Il deposito temporaneo ex art. 183, lett. bb, d.lgs. n. 152/2006 è il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto in un impianto di recupero o smaltimento, effettuato prima della raccolta; esso resta estraneo al perimetro della “gestione” dei rifiuti di cui alla lett. n) ed è prodromico allo svolgimento delle relative attività. Richiamando la giurisprudenza europea, la Corte ricorda che la nozione di deposito temporaneo, in quanto deroga a norme poste a tutela di interessi fondamentali quali la protezione dell’ambiente e della salute, va interpretata in modo restrittivo e deve rispettare le condizioni dell’art. 185-bis d.lgs. n. 152/2006.
Il principio decisivo, ribadito da un orientamento consolidato, è che solo l’osservanza di tutte le condizioni di legge — compreso lo smaltimento con le cadenze previste — solleva il produttore dagli obblighi del regime autorizzatorio, salvo quelli di tenuta dei registri e il divieto di miscelazione. In difetto, l’attività costituisce gestione non autorizzata penalmente sanzionabile. Poiché il deposito temporaneo è norma di favore, la dimostrazione delle sue condizioni spetta all’interessato: non era pertanto onere del giudice motivare sull’insussistenza dei presupposti, bensì dell’imputato provarne la sussistenza, in applicazione del principio di inversione dell’onere della prova.
La Corte rileva infine che il ricorrente non ha neppure tentato di dimostrare la ricorrenza dei presupposti del deposito temporaneo, il che conferma la manifesta infondatezza della doglianza. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 162-bis c.p. – Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative
- Art. 659 c.p. – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso