Rinuncia alla prescrizione efficace solo dopo la derubricazione in sentenza (Cass. pen. Sez. VI n. 8246 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia alla prescrizione del reato è tempestiva ed efficace quando è formalizzata nell’atto di appello, se solo la riqualificazione del fatto operata dal giudice di primo grado — da corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio a corruzione per la funzione — ha determinato l’estinzione del reato originariamente contestato. Prima di tale pronuncia la rinuncia sarebbe stata, comunque, inefficace, perché il termine non era ancora maturato rispetto al più grave delitto contestato. Non è sufficiente, ai fini della corruzione, la mera dazione di utilità al pubblico ufficiale: occorre la prova del pactum sceleris, dovendosi dimostrare che il compimento dell’atto è stato la causa della prestazione e della sua accettazione, secondo il canone dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Qualora l’istruttoria dibattimentale abbia esaurito le possibilità di accertamento, l’annullamento va disposto senza rinvio.
Il Fatto
Il ricorrente, militare della Guardia di Finanza, era stato rinviato a giudizio insieme a un commercialista per corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen., per avere ricevuto somme di denaro, tra cui un assegno di euro 5.000,00, in cambio della consegna di bozze dei verbali di verifiche fiscali. Un secondo capo contestava la collusione con un militare per frodare la Finanza.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 31.01.2022, aveva riqualificato il fatto del primo capo nel meno grave reato di corruzione per la funzione di cui all’art. 318 cod. pen. e lo aveva dichiarato estinto per prescrizione, assolvendo per il resto perché il fatto non sussiste. La Corte di appello di Roma ha confermato la decisione, ritenendo tardiva la rinuncia alla prescrizione allegata ai motivi di appello dall’imputato. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità sulla rinunciabilità della prescrizione. La Corte cost. n. 275 del 1990 ha dichiarato illegittimo l’art. 157 cod. pen. nella parte in cui non prevedeva la rinuncia da parte dell’imputato; il principio è stato poi positivizzato dall’art. 6, comma 1, legge n. 251/2005. La rinuncia è un diritto personalissimo, che richiede dichiarazione espressa e specifica, non ammette equipollenti ed è esercitabile solo dopo la maturazione del termine.
Il Collegio ritiene fondato il primo motivo. La Corte di appello ha ritenuto tardiva la rinuncia perché l’imputato avrebbe potuto esercitarla prima della sentenza di primo grado, essendo la possibile riqualificazione già nota alla difesa. L’argomento non convince: solo a seguito della derubricazione il giudice ha dichiarato estinto il reato e, prima di quel momento, la rinuncia sarebbe stata inefficace, non essendo maturato il termine rispetto al più grave delitto originariamente contestato.
La Corte distingue i precedenti richiamati dalla Corte di appello — Sez. V n. 11928 del 2020, Sez. I n. 32623 del 2009, Sez. V n. 40499 del 2017 — nei quali l’imputazione era rimasta ferma e nota all’imputato. Richiama invece Sez. IV n. 32899 del 2021, che, in caso di estinzione dipendente da valutazioni operate in sentenza, impone l’annullamento con rinvio per consentire all’imputato di esercitare consapevolmente la rinuncia.
Accolto il motivo, il Collegio esamina la necessità del rinvio. Il Tribunale aveva escluso la sussistenza del reato perché non era stata accertata alcuna attività illecita né la consegna dei verbali. La corruzione è reato-contratto: la dazione di utilità può costituire indizio, ma non prova da sola la finalizzazione al comportamento antidoveroso. Mancando la prova del pactum sceleris e risultando l’istruttoria esaurita, un nuovo giudizio non potrebbe colmare il vuoto probatorio. La sentenza è annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 157 c.p. – Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere
- Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova