Saldo rettificato e cessione Banche Venete: rimesse solutorie e contenzioso escluso (Cass. civ. Sez. I n. 15684 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla nullità di clausole contrattuali e prassi bancarie contrarie a norme imperative, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall’individuazione e dalla cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito: il riferimento è al saldo rettificato, non al saldo esposto dalla banca. Il disposto dell’art. 1422 cod. civ. non risulta violato, perché l’operazione di rettifica vale per le sole rimesse realmente solutorie. Nei rapporti di conto corrente bancario con apertura di credito, l’imputazione del pagamento agli interessi ex art. 1194, secondo comma, cod. civ. è configurabile solo in presenza di un pagamento in senso tecnico-giuridico, cioè di un versamento solutorio eseguito su un conto con saldo passivo eccedente i limiti dell’affidamento. Nelle liti pendenti alla data del contratto di cessione del 26 giugno 2017, aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti, non si verifica il subentro di Intesa Sanpaolo s.p.a. nella posizione sostanziale e processuale delle Banche Venete in liquidazione coatta amministrativa: quei rapporti rientrano nel Contenzioso escluso.

Il Fatto

Una società correntista aveva intrattenuto con un istituto di credito, dal 1987 al febbraio 2013, un rapporto di apertura di credito regolato su un conto corrente ordinario, collegato a tre conti anticipi. La società contestò l’addebito di interessi passivi, competenze e costi non dovuti e chiese la restituzione di quanto indebitamente corrisposto.

Il Tribunale accolse parzialmente la domanda, condannando la banca al pagamento di un importo ricalcolato. La Corte di appello di Torino, in parziale riforma, dichiarò la prescrizione dei crediti di ripetizione anteriori al 28 marzo 2003 e rideterminò il dovuto in misura nettamente inferiore, escludendo la titolarità passiva di Intesa Sanpaolo s.p.a. per essere il rapporto estinto prima della cessione. La correntista ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo contesta anzitutto il criterio di individuazione delle rimesse solutorie. La corte distrettuale aveva ritenuto di dover utilizzare il saldo banca e non i saldi epurati delle poste illegittime. Il Collegio ritiene la censura fondata e richiama il consolidato orientamento secondo cui, nelle cause di ripetizione di indebito da nullità, la ricerca dei versamenti solutori deve passare per la preliminare cancellazione delle competenze illegittime.

La Corte ricostruisce il dibattito tra i due orientamenti. I sostenitori del saldo banca osservano che il ricorso al saldo rettificato eluderebbe l’art. 1422 cod. civ., a norma del quale l’azione di nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti della prescrizione delle azioni di ripetizione. L’opposta impostazione sottolinea che, se le annotazioni sono nulle, anche l’estratto conto esprime saldi viziati e inidonei a individuare le rimesse solutorie, sicché occorre distinguere tra rimesse solo apparentemente solutorie e rimesse effettivamente tali.

Il Collegio aderisce a questo secondo indirizzo e conferma che la rettifica costituisce una mera operazione preventiva e legittima, che contrappone una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca, ferma restando la non ripetibilità dei versamenti per i quali è maturata la prescrizione.

Quanto alla seconda censura, è ammissibile e fondata. Solo le rimesse solutorie possono configurarsi come pagamento ai sensi dell’art. 1194, comma 2, cod. civ. L’imputazione agli interessi è possibile solo se questi, depurati della componente anatocistica, siano annotati su un conto con saldo debitore eccedente i limiti del fido. Se è proprio l’addebito degli interessi a determinare il superamento del limite, riveste funzione solutoria solo la parte di rimessa pari alla differenza tra scoperto e limite del fido. Diversamente, la rimessa ha mera funzione ripristinatoria della provvista.

Il secondo motivo investe la legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo s.p.a. La Corte, richiamando integralmente Corte cost. n. 250 del 2022, chiarisce che l’art. 3 del d.l. n. 99 del 2017 ha rimesso al contratto di cessione la determinazione del perimetro, entro limiti normativamente fissati. La lettura a contrario della lett. c) — che vorrebbe incluse le controversie sorte anteriormente — non è sostenibile, perché il d.l. individua solo le passività escluse in ogni caso, lasciando alle parti la concreta delimitazione.

Il requisito di inerenza e funzionalità all’esercizio dell’impresa bancaria va riferito non all’attività bancaria in astratto, ma alla concreta attività della cessionaria. Ne deriva che i contenziosi su rapporti estinti prima della cessione restano fuori dal perimetro. Il ricorso è quindi accolto sul primo motivo e respinto sul secondo, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di appello di Torino in diversa composizione.

Nota della Redazione

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