Litisconsorzio necessario tributario: nessuna nullità se i giudizi sono sostanzialmente unitari (Cass. civ. Sez. V n. 11944 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di cause decise separatamente nel merito, relative alla rettifica del reddito di una società di persone e alla conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari in violazione del principio del contraddittorio. Ciò quando, oltre alla piena consapevolezza di ciascuna parte dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre e delle relative difese, ricorrano: identità oggettiva quanto a causa petendi dei ricorsi; simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento, con identità di difese; simultanea trattazione dei processi innanzi a entrambi i giudici del merito; identità sostanziale delle decisioni adottate. In tal caso la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo, evitando l’inutile dispendio di energie processuali per l’osservanza di formalità superflue.
Il Fatto
La controversia riguarda un avviso di accertamento unitario ai fini delle imposte sui redditi, con il quale l’Amministrazione finanziaria ha rettificato il reddito di una società di persone, imputandolo automaticamente a ciascun socio. La contribuente impugnava dinanzi alla giustizia tributaria il proprio atto, ma il giudizio veniva trattato e definito separatamente rispetto a quelli relativi alla società e agli altri soci.
La C.G.T. di 2^ grado della Sicilia, con sentenza n. 10143/2022, respingeva l’appello della contribuente. Quest’ultima proponeva quindi ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione del litisconsorzio necessario tra sé, la società e gli altri soci, per essere la pronuncia intervenuta in assenza delle altre parti del rapporto plurisoggettivo.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il ricorso è manifestamente infondato. Pur sussistendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario con la società e l’altro socio, i ricorsi proposti contro i singoli avvisi di accertamento sono stati comunque trattati congiuntamente. Il litisconsorzio processuale risulta pertanto sostanzialmente rispettato, anche perché i ricorrenti erano consapevoli della pendenza dei diversi giudizi, essendo difesi dallo stesso procuratore.
Il Collegio enuncia il principio secondo cui, in caso di cause decise separatamente nel merito e relative alla rettifica del reddito di una società di persone e all’imputazione automatica ai soci, la nullità non va dichiarata quando ricorrono quattro requisiti concorrenti: identità oggettiva di causa petendi dei ricorsi; simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento, con identità di difese; simultanea trattazione dei processi innanzi a entrambi i giudici del merito; identità sostanziale delle decisioni.
Tale ricostruzione valorizza il diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo, derivante dall’art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 CEDU. La declaratoria di nullità e il conseguente rinvio al giudice di merito determinerebbero un inutile dispendio di energie processuali, finalizzato all’osservanza di formalità superflue, non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del contraddittorio. La Corte richiama i precedenti Cass. n. 29843 del 2017 e Cass. n. 3830 del 2010.
Nella specie tutti i requisiti risultano pacificamente presenti, come accertato dal giudice d’appello e non contestato. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in € 5.800,00 oltre spese prenotate a debito, aumentate ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. di ulteriori € 2.900,00 e, ai sensi del quarto comma della stessa disposizione, della somma di € 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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