Utili extracontabili società a ristretta base: estraneità del socio come prova contraria (Cass. civ. Sez. V n. 16816 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi nei confronti dei soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione semplice di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società. Tale presunzione trova fondamento nella massima di comune esperienza per cui la ristrettezza della compagine sociale implica un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione e un reciproco controllo. Il socio può tuttavia vincere la presunzione offrendo la prova contraria, che può consistere non solo nella dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti, ma anche nella prova della propria assoluta estraneità alla gestione e alla vita della società, da fornirsi in modo preciso e rigoroso. Il giudice di merito che neghi tale prova contraria deve indicare le ragioni della propria conclusione, non essendo sufficiente una motivazione apodittica.
Il Fatto
La contribuente, socia al 50% di una società a ristretta base partecipativa, impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate le aveva imputato, ai fini IRPEF per il 2009, il reddito corrispondente agli utili extracontabili accertati in capo alla società. L’Ufficio aveva preventivamente accertato in capo all’ente un maggior reddito d’impresa per il disconoscimento di costi relativi a operazioni ritenute inesistenti.
La contribuente eccepiva, tra l’altro, la violazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1973 per un precedente avviso annullato in autotutela, il difetto di contraddittorio preventivo e il superamento della presunzione per la propria estraneità alla gestione sociale, avendo sempre lavorato e risieduto all’estero. La Commissione tributaria provinciale prima e la Commissione tributaria regionale della Liguria poi rigettavano le sue ragioni, ritenendo non fornita la prova contraria. Ricorreva quindi per cassazione con nove motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via prioritaria il quarto e il quinto motivo, riguardanti la prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili e l’omessa motivazione sul punto, e li accoglie. Ribadisce anzitutto che, nelle società di capitali a ristretta base, è legittima la presunzione semplice di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, salva la facoltà del contribuente di dimostrare che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti.
Sul contenuto della prova contraria la Corte ripercorre l’evoluzione giurisprudenziale. Dopo l’iniziale orientamento che la limitava alla dimostrazione dell’accantonamento o del reinvestimento (richiamate Cass. n. 18032/2013, Cass. n. 29412/2017, Cass. n. 32959/2018), la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di vincere la presunzione dimostrando la propria estraneità alla gestione societaria e il ruolo meramente formale di intestatario delle quote (Cass. n. 24870/2021, Cass. n. 7170/2022, Cass. n. 27445/2020).
Il Collegio dà conto dell’esistenza di arresti più recenti di segno opposto (Cass. n. 21158/2024), che ribadiscono la tesi tradizionale. Ritiene tuttavia di confermare l’orientamento più recente (Cass. n. 18764/2024, Cass. n. 26473/2024), secondo cui la prova contraria può consistere anche nella dimostrazione dell’assoluta estraneità del socio alla gestione e alla conduzione societaria. Ciò non collide con la ragione della presunzione, perché, una volta dimostrata l’estraneità a dispetto della ristretta base, la massima di esperienza perde rilievo probatorio.
Il problema si sposta allora sulla prova dell’estraneità, che deve essere precisa e rigorosa. Nella specie la CTR ha ritenuto non fornita la prova contraria senza indicare le ragioni di tale conclusione, nonostante la documentazione prodotta sull’attività svolta all’estero e la residenza estera della contribuente. Gli altri motivi, tra cui quelli sull’autotutela e sul contraddittorio, restano assorbiti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione.
Nota della Redazione
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