Operazione sale and sale back elusiva della legge Sabatini: IVA non detraibile (Cass. civ. Sez. V n. 12440 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, il negozio di cessione di un bene con causa di finanziamento, qualificato come sale and sale back o sale and lease back, non costituisce operazione imponibile e non dà diritto alla detrazione, perché non risponde alla nozione di cessione ai fini IVA elaborata dalla giurisprudenza unionale. L’operazione, pur materialmente avvenuta, è giuridicamente inesistente quando è posta in assenza dei requisiti previsti dalla legge Sabatini, che richiede un bene necessariamente nuovo. L’elusione della disciplina speciale e il trasferimento fittizio della titolarità per fini di sconto contra legem giustificano il disconoscimento dell’operazione anche a fini fiscali. È inammissibile, per converso, il motivo che domandi alla Corte una rivalutazione dell’apporto probatorio per ottenere un giudizio di merito opposto a quello d’appello.
Il Fatto
Il contribuente, già titolare di attrezzature e macchinari agricoli, li trasferiva a titolo oneroso a una società, per poi riacquistarli dopo soli sette giorni da una diversa società, stipulando un contratto di compravendita assistito dai benefici della legge n. 1329/1965, la c.d. legge Sabatini. Grazie a tale disciplina poteva scontare immediatamente le cambiali e ricavarne un vantaggio di liquidità.
L’Ufficio notificava avviso di accertamento per maggior reddito e recupero dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2004, ritenendo l’operazione inesistente per il carattere fittizio del trasferimento, la consistenza effimera della società cessionaria e la falsa attestazione del bene come nuovo. Il giudice di primo grado accoglieva le ragioni del contribuente, qualificando la vicenda come normale contratto di sale and sale back finalizzato a un finanziamento. Il collegio d’appello riformava la decisione, reputando l’operazione completamente fittizia. Da qui il ricorso per cassazione del contribuente, con unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 1 del d.lgs. n. 74 del 2000. Sostiene che l’operazione, volta all’ottenimento di un finanziamento, sarebbe reale ed effettiva e che la sua esistenza sarebbe attestata da documentazione di fede notarile, necessaria per l’annotazione degli effetti cambiari.
La Corte muove da una precisazione di perimetro: la ripresa a tassazione riguarda solo l’IVA, con irrilevanza del momento soggettivo dell’agente. Su questa base il motivo è in parte inammissibile, perché chiede alla Suprema Corte una rivalutazione dell’apporto probatorio complessivo delle parti per pervenire a un giudizio di merito opposto a quello del giudice d’appello.
Nel merito il motivo è infondato. Il regime della legge Sabatini presuppone un bene necessariamente nuovo. Nel caso concreto si tratta, per ammissione dello stesso contribuente, di macchinario usato: l’operazione, ancorché materialmente avvenuta, deve quindi ritenersi giuridicamente inesistente, perché posta in assenza dei requisiti richiesti dalla legge.
La Corte valorizza il profilo causale: se lo scopo era il finanziamento con sconto cambiario agevolato, tale era l’elemento unico e determinante del consenso, di modo che senza quei vantaggi il contratto non sarebbe stato stipulato. L’elusione della disciplina agraria speciale e il trasferimento fittizio di titolarità per fini di sconto contra legem giustificano il disconoscimento dell’operazione anche a fini fiscali.
In termini generali la Corte richiama il proprio orientamento: il negozio di cessione di un bene rispondente a causa di finanziamento, a prescindere dalla qualificazione come sale and lease back o sale and sale back, non è operazione imponibile e non genera diritto alla detrazione, non rispondendo alla nozione di cessione ai fini IVA secondo la giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia, 27 marzo 2019, causa C-201/18); né rileva la qualificazione come prestazione di servizi, operando l’esenzione dell’art. 10, comma 1, n. 1, d.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. Cass. V, n. 17710/2021). Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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