Borsa di studio per specializzazione medica esente Irpef e natura retributiva (Cass. civ. Sez. V n. 26790 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, la somma corrisposta al medico per la frequenza obbligatoria dei corsi di specializzazione post-laurea, in attuazione della direttiva n. 82/76/CEE, ha natura di borsa di studio e non di reddito da lavoro, con conseguente esenzione Irpef ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991 e dell’art. 4 della legge n. 476/1984. Tale qualificazione permane anche quando l’emolumento sia riconosciuto dal giudice ordinario a titolo di “adeguata remunerazione”, previa disapplicazione del requisito temporale di cui all’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 257/1991 per contrasto con l’ordinamento unionale. Il giudice tributario, investito della pretesa erariale, non può affermarne la natura retributiva omettendo di indagare il regime fiscale stabilito dal legislatore per il titolo sottostante.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a un dirigente medico un avviso di accertamento con cui riprendeva a tassazione, ai fini Irpef per l’anno 2010, maggiori redditi asseritamente percepiti per complessivi € 145.466,64. La pretesa riguardava, per una parte, compensi per attività professionale svolta prima e dopo l’autorizzazione all’attività “intramoenia” e, per il residuo, la somma che il contribuente aveva ricevuto in esecuzione di una sentenza del Tribunale di Roma, a titolo di accredito dell’importo nominale di una borsa di studio per la frequenza di un corso quadriennale di specializzazione in ginecologia.
Il contribuente impugnava l’atto davanti alla C.T.P. di Salerno, che rigettava il ricorso. La C.T.R. della Campania respingeva l’appello, qualificando l’emolumento come “adeguata remunerazione” per l’attività di collaborazione nell’assistenza sanitaria e ritenendolo perciò tassabile. Proponeva allora ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile sotto tre profili. La censura cumula promiscuamente deduzioni eterogenee senza ricondurle a uno dei vizi tipici dell’art. 360, comma primo, cod. proc. civ., non confrontandosi con la sentenza impugnata ma aggredendo direttamente l’atto amministrativo, e sollecitando in realtà un riesame del materiale probatorio, estraneo al giudizio di legittimità.
I motivi secondo, terzo e quarto, esaminati congiuntamente per connessione, sono invece fondati. Essi pongono il medesimo quesito: se la somma percepita sia tassabile perché corrisposta a titolo di remunerazione, oppure se goda dell’esenzione Irpef in quanto borsa di studio per la specializzazione post-laurea.
La Corte ricostruisce il quadro normativo. Il d.lgs. n. 257/1991, nel dare attuazione alla direttiva europea sull’adeguata remunerazione dei periodi di formazione dei medici specialistici, ha previsto all’art. 6, comma 1, la corresponsione di una borsa di studio per tutta la durata del corso. Il comma 5 rinvia all’art. 4 della legge n. 476/1984, che ne stabilisce l’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. Il legislatore nazionale ha dunque attuato l’obbligo unionale proprio attraverso lo strumento della borsa di studio, assoggettata a regime fiscale agevolato.
La sentenza del Tribunale di Roma, allegata al ricorso, aveva esaminato la genesi storica della norma e, preso atto della disapplicazione del requisito temporale dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 257/1991, aveva riconosciuto ai medici che avevano frequentato le scuole di specializzazione nel periodo 1982-1991 il diritto a percepire la remunerazione prevista dall’art. 6. Il titolo giudiziale, quindi, aveva ad oggetto un importo per il quale il legislatore prevedeva la totale esenzione.
La C.T.R. si è discostata da questa ricostruzione, affermando la natura retributiva dell’emolumento senza indagare i decisivi profili del relativo regime fiscale. La sentenza è pertanto cassata con rinvio al giudice del merito, in diversa composizione, per il riesame complessivo della pretesa erariale, con liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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