Motivazione per relationem e presunzione di distribuzione utili nella ristretta base sociale (Cass. civ. Sez. V n. 12439 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, la motivazione per relationem dell’avviso di accertamento notificato al socio è legittima quando rinvia alle conclusioni del verbale della Guardia di Finanza, senza che sia necessaria una autonoma valutazione dell’Ufficio, trattandosi di elementi già noti al contribuente. Il maggior reddito accertato nei confronti di una società a ristretta base partecipativa si presume distribuito pro quota ai soci sotto forma di utili extracontabili, con conseguente onere del socio di provare la mancata distribuzione. La violazione degli art. 2697 e 2729 cod. civ. è denunciabile solo se il giudice di merito abbia contraddetto il paradigma presuntivo, non quando si proponga una diversa lettura del compendio probatorio. Non è sufficiente, per escludere la presunzione, la definizione della società mediante condono tombale, essendo distinte le posizioni fiscali del socio e della società.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento emesso per l’anno di imposta 2009, con il quale l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, ai fini IRPEF, l’importo di euro 19.691,00 oltre sanzioni e interessi. Il recupero derivava dall’omessa dichiarazione di maggiori utili non dichiarati da una società a ristretta partecipazione, distribuiti ai soci sotto forma di redditi da capitale. L’accertamento era stato emesso a seguito di verifica conclusa con processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza.
Le ragioni del contribuente non erano accolte nei gradi di merito. La Commissione tributaria regionale confermava la pretesa impositiva. Il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo il difetto di motivazione per relationem, la violazione delle norme sull’onere probatorio e delle regole presuntive, e l’infondatezza della presunzione di distribuzione degli utili per ristretta base sociale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte ribadisce il consolidato orientamento secondo cui la motivazione per relationem con rinvio alle conclusioni del verbale redatto dalla Guardia di Finanza non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione dell’Ufficio. Il rinvio realizza una economia di scrittura che non arreca pregiudizio al contraddittorio, trattandosi di elementi già noti al contribuente. Con specifico riguardo alla posizione del socio, la Corte richiama il principio secondo cui l’obbligo di motivazione è soddisfatto anche mediante rinvio alla motivazione dell’avviso riguardante la società, ancorché notificato solo a quest’ultima, poiché il socio può consultare la documentazione sociale.
Il secondo motivo è infondato. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata. Quanto all’art. 2729 cod. civ., il ragionamento presuntivo si articola nella selezione degli indizi gravi e precisi e nella loro valutazione complessiva secondo la convergenza del molteplice. La censura si risolve in una istanza di revisione del convincimento del giudice di merito, inammissibile in cassazione.
La Corte rileva che la Commissione regionale ha positivamente valutato gli elementi presuntivi: la non tracciabilità dei conferimenti in contanti, l’incompatibilità rispetto ai redditi dichiarati dai soci e la mancanza di prova della legittima provenienza delle somme. Tali elementi integrano la presunzione relativa dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2727 cod. civ., la Corte ribadisce che il divieto di presunzioni di secondo grado non esiste nell’ordinamento: il fatto noto accertato in base a presunzioni gravi, precise e concordanti può fondare una ulteriore inferenza.
Il terzo motivo è infondato. L’accertamento del maggior reddito nei confronti di una società a ristretta base partecipativa legittima la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, che prescinde dalle modalità di accertamento. Per vincere la presunzione il socio non può limitarsi ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido accertamento verso la società, ma deve contestare l’effettivo conseguimento degli utili o dimostrare la mancata distribuzione. La Corte precisa che la presunzione opera anche quando la ristrettezza della compagine si realizzi al secondo grado, per effetto della partecipazione di altra società a ristretta base.
Infine, con riguardo alla definizione della società per il periodo di imposta in esame, la Corte conferma che la presunzione di attribuzione pro quota degli utili opera anche in caso di adesione al condono tombale ex art. 9 della legge n. 289/2002, essendo la società e il socio titolari di posizioni fiscali distinte e indipendenti. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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