Sequestro probatorio nullo senza motivazione sul nesso con il reato (Cass. pen. Sez. III n. 13335 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di sequestro probatorio è affetto da nullità quando l’obbligo di motivazione non è assolto in relazione alla ragione per cui i beni possano considerarsi corpo del reato o cose ad esso pertinenti, e alla concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo. Il pubblico ministero deve modulare la motivazione in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui il fatto è in concreto ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato e alla natura del bene da sequestrare. Non è sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza la descrizione dei fatti, della ragione del vincolo e dello scopo probatorio. Il parametro di legalità opera anche quando si assume che ai fini del sequestro non occorra la completa formulazione di un capo di imputazione.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Firenze aveva confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica su una missiva di raccomandazione rinvenuta nella disponibilità dell’indagato. Il provvedimento riguardava un bene che, secondo l’accusa, apparteneva a un archivio ecclesiastico, e si inseriva in una vicenda già segnata da altro sequestro della medesima missiva e da un ricorso pendente in Cassazione.

L’indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: l’abnormità del decreto e dell’ordinanza, la violazione della disciplina civilistica sui beni archivistici e culturali, e l’omessa motivazione del decreto di sequestro. La questione arriva alla Corte per la verifica dei requisiti di legalità del vincolo probatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il perimetro del giudizio, ricordando i precedenti già intervenuti sulla complessiva vicenda, tra cui Sez. III n. 44354 del 14.11.2024 e Sez. III n. 2388 del 03.12.2024. Su questa base dichiara inammissibile il primo motivo, perché l’abnormità dell’ordinanza viene costruita su dati di fatto non esaminabili in sede di legittimità.

Il secondo motivo, relativo agli artt. 822, 823 e 831 c.c., è giudicato manifestamente infondato. La difesa oppone una tesi di merito — il carattere privato della lettera — mentre il tribunale aveva qualificato la missiva come appartenente all’archivio ecclesiastico, sottoposta quindi al regime dei documenti degli archivi di Stato, come tali inalienabili e incompatibili con diritti di terzi.

Il terzo motivo è invece accolto. Il decreto impugnato si limitava ad affermare che, ai fini del sequestro, non sarebbe necessaria la completa formulazione di un capo di imputazione, bastando il titolo di reato, il richiamo agli atti di polizia giudiziaria e l’indicazione delle cose da cercare. Per la Corte questa motivazione è estranea agli attuali parametri di legalità.

La motivazione, a pena di nullità, deve spiegare perché i beni siano corpo del reato o cose pertinenti e quale sia la concreta finalità probatoria del vincolo, con modulazione in rapporto al fatto, al tipo di illecito, alla relazione tra cose e reato e alla natura del bene. Il mero rinvio alle norme è insufficiente. La Corte richiama sul punto Sez. II n. 46130 del 04.10.2023, che aveva annullato un decreto fondato sulla sola citazione delle norme, senza descrizione fattuale delle fattispecie contestate.

Resta inoltre incomprensibile il rapporto tra la finalità probatoria dichiarata e la restituzione del bene, se davvero disposta in via definitiva. L’ordinanza è quindi annullata con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 831 c.c.

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