Sanatoria edilizia e doppia conformità: irrilevante la relazione agronomica sul volume (TAR Puglia n. 1184 del 14.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di permesso di costruire in sanatoria è legittimo quando l’opera non è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia a quello della domanda, dovendo sussistere la cd. doppia conformità richiesta dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. In presenza di atto plurimotivato, la produzione di una relazione agronomica che superi uno solo dei motivi ostativi non travolge gli altri, rimasti non contestati, e in particolare il contrasto con gli indici di fabbricabilità della zona agricola. Il provvedimento di rigetto che richiama i motivi del preavviso di diniego è motivato in modo adeguato quando l’interessato non ha presentato osservazioni nel termine, non essendovi alcun obbligo di puntuale confutazione di rilievi mai formulati.
Il Fatto
Il ricorrente chiedeva al Comune il rilascio del permesso di costruire in sanatoria per un fabbricato rurale ad uso residenziale, presentando domanda ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. Il Responsabile del SUE notificava un preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, articolato su più motivi ostativi: il contrasto con le norme tecniche del P.R.G. vigente, la registrazione tardiva dell’atto preliminare di compravendita e la mancata dimostrazione dell’effettivo utilizzo agricolo del fondo.
L’interessato produceva una relazione agronomica e una dichiarazione di avvio dell’attività di coltivazione, senza però replicare nel termine agli altri rilievi. Il Dirigente respingeva la domanda con provvedimento del 13.10.2021. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Puglia, deducendo difetto di motivazione, errata applicazione della normativa urbanistica e omessa considerazione della relazione agronomica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi per la loro interconnessione e li ritiene infondati. Il punto di partenza è la struttura del provvedimento impugnato: un atto plurimotivato che richiama i rilievi contenuti nel preavviso di rigetto. Il TAR riconosce che la relazione agronomica è idonea ad attestare la correlazione della residenza alle necessità di coltivazione del fondo, così da neutralizzare il solo terzo motivo ostativo. Questa constatazione non basta tuttavia a travolgere il diniego.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il provvedimento è illegittimo solo quando l’amministrazione non dia ragione del mancato accoglimento di osservazioni regolarmente depositate, omettendo di confrontarsi con esse. Nella specie il ricorrente non ha presentato osservazioni rispetto ai motivi ostativi, che sono stati quindi legittimamente richiamati nell’atto negativo finale.
Nel merito della conformità urbanistica, resta non contestato il contrasto con gli artt. 16.1.1. e 16.2.1 delle N.T.A., che fissano in 0,03 mc./mq. l’indice massimo di fabbricabilità per la residenza in zona agricola. L’edificio realizzato presenta un volume di 561,88 mc. a fronte di una volumetria assentibile di 485,85 mc., calcolata sulla superficie complessivamente disponibile. Il superamento è accertato sia all’epoca di edificazione sia a quella della domanda.
Il TAR ribadisce che l’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 esige la conformità dell’opera alla disciplina vigente in entrambi i momenti, richiamando Cons. Stato Sez. VI n. 5948 del 19.08.2021, che qualifica la doppia conformità come principio fondamentale del governo del territorio. Il ricorso è pertanto respinto. Nessuna statuizione sulle spese, per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.