Requisiti fisici proporzionati alle mansioni per il ruolo di operatore dei Vigili del fuoco (TAR Lazio n. 14497 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando di concorso che sottopone i candidati alla qualifica di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco agli accertamenti per l’idoneità psico-fisica previsti dall’art. 1 del d.m. n. 166/2019 – dettato per i ruoli del personale che espleta funzioni operative – è illegittima per violazione del principio di proporzionalità e per contrasto con l’art. 12, comma 2, del d.l. n. 69/2023, che richiama l’art. 2 dello stesso decreto, riferito ai ruoli tecnico-professionali. I requisiti psico-fisici richiesti per l’accesso ai concorsi pubblici devono essere tarati sulle mansioni concretamente svolte dal candidato, in coerenza con il profilo professionale ricercato e con il principio di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001. Ne consegue l’annullamento sia del provvedimento di esclusione sia del bando nella parte in cui richiama l’art. 1 anziché l’art. 2 del d.m. n. 166/2019.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava alla procedura speciale di reclutamento per l’assunzione di 97 unità nella qualifica di operatore del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetta con decreto n. 3515 del 23 settembre 2025 e riservata ai volontari in servizio. Superata la prova selettiva, veniva convocato per gli accertamenti sanitari svolti ai sensi dell’art. 1 del d.m. n. 166/2019.
All’esito di tale verifica, l’amministrazione lo escludeva per “alterazione dei parametri di composizione corporea e deficit percettivo bilaterale”, giudicandolo inidoneo. Il ricorrente impugnava il provvedimento di esclusione e le clausole del bando, deducendo l’illegittima applicazione dei requisiti fisici previsti per i ruoli operativi a una procedura volta all’assunzione di personale addetto a mansioni amministrative, nonché la violazione dell’art. 12, comma 2, del d.l. n. 69/2023. Con motivi aggiunti contestava inoltre la decorrenza giuridica della nomina, successivamente dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale richiama l’orientamento già espresso nelle sentenze del 18 dicembre 2025, n. 22920, dell’11 febbraio 2026, n. 2630, del 16 marzo 2026, n. 4829, del 16 aprile 2026, n. 6891 e del 24 aprile 2026, n. 7473, con cui ha riconosciuto l’illegittimità delle clausole che estendono ai candidati per il ruolo degli operatori la verifica dei requisiti previsti per i ruoli operativi. La verifica delle condizioni psico-fisiche nei concorsi pubblici è giustificata dalle mansioni che il candidato sarà chiamato a svolgere. Il Tribunale rammenta che la Direttiva n. 2000/78/CE, al considerando n. 18, consente di esigere requisiti fisici solo per salvaguardare il carattere operativo dei servizi di soccorso, nella misura in cui detti requisiti siano funzionali alle attività effettivamente svolte.
Il Collegio confronta le disposizioni del d.lgs. n. 217/2005: l’art. 4, relativo al ruolo dei vigili del fuoco, descrive mansioni esecutive cui è connesso l’impiego operativo, mentre le funzioni del personale del ruolo degli operatori, disciplinate dall’art. 70, comma 1, attengono a “funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale”, quali attività di ricezione, protocollazione, smistamento, fascicolazione, conservazione e classificazione di atti. Mansioni che, secondo il Tribunale, non presentano “peculiarità che giustifichino la sussistenza di particolari requisiti di prestanza fisica”.
Quanto alla disciplina applicabile, il Collegio rileva che lo stesso art. 12, comma 2, del d.l. n. 69/2023, su cui si basa la procedura, prevede la valutazione psico-fisica del personale per la qualifica di operatore “ai sensi dell’art. 2 d.m. n. 166/2019”, che regola i requisiti per l’accesso ai ruoli tecnico-professionali, e non quelli dell’art. 1, dedicato ai ruoli del personale che espleta funzioni operative. Il bando, invece, rinvia genericamente al decreto n. 166/2019, applicando nei fatti i criteri più rigorosi dell’art. 1.
Il Tribunale conclude che la scelta del bando viola il principio di proporzionalità, poiché la disciplina dei requisiti di partecipazione a un concorso pubblico deve essere tarata sullo specifico profilo professionale e sulle mansioni cui il lavoratore sarà adibito, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001. Accoglie pertanto il ricorso, annullando sia il provvedimento di esclusione sia, parzialmente, il bando, e dichiara la sopravvenuta carenza di interesse sui motivi aggiunti, condannando il Ministero dell’Interno alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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