Inerzia MASE su VIA non giustificata dai criteri di priorità (TAR Puglia n. 1184 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio contro il silenzio-inadempimento è esperibile in presenza di un contegno inerte dell’Amministrazione sull’istanza del privato, a prescindere dal contenuto discrezionale del provvedimento richiesto. Nel procedimento di VIA disciplinato dagli artt. 23 e ss. del d.lgs. n. 152/2006, i termini di conclusione sono perentori e la loro inosservanza rende illegittimo il silenzio del Ministero. La mancata espressione dei pareri ovvero l’espressione di pareri negativi non elide l’obbligo di pronuncia espressa. L’introduzione di criteri legali di preferenza nell’esame delle pratiche non determina il venir meno dei termini procedimentali, pena una sostanziale interpretatio abrogans delle relative previsioni. Il superamento dei termini comporta il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, prescindendo dalla natura dolosa o colposa del ritardo.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato in data 13.6.2023 istanza per il rilascio del provvedimento di VIA relativo a un impianto eolico di venti aerogeneratori, per una potenza complessiva di 132 MW, da realizzarsi in due comuni della provincia di Taranto, incluse le opere di connessione alla rete. Il Ministero ha avviato le consultazioni pubbliche il 26.6.2023, ma il procedimento non è stato poi concluso.
Dopo la diffida del 25.6.2024, il Ministero ha replicato con nota del 30.7.2024, rilevando che, per difficoltà organizzative legate all’elevato numero di pratiche e in assenza di criteri di preferenza, allo stato non risultava possibile emettere il decreto di VIA. La società ha quindi agito ex artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo la condanna al provvedere e il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, pari a € 41.302,82.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’orientamento consolidato secondo cui l’azione contra silentium è diretta ad accertare la violazione dell’obbligo di provvedere, senza che rilevi la natura discrezionale del provvedimento richiesto. Nel caso di specie la ricorrente ha correttamente individuato il fondamento dell’obbligo nell’art. 2 della legge n. 241/1990 e nell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, che detta prescrizioni speciali per i progetti PNRR e per quelli attuativi del PNIEC, categoria cui il progetto è riconducibile.
Il Tribunale richiama l’art. 25, comma 2-bis, che fissa il termine di trenta giorni dalla conclusione della consultazione e comunque di centotrenta giorni dalla pubblicazione, oltre ai successivi trenta per l’adozione del provvedimento. Richiama altresì l’art. 25, comma 1, ultimo periodo, secondo cui i pareri mancanti o negativi non impediscono la valutazione, e l’art. 25, comma 2-quater, che disciplina il potere sostitutivo in caso di inerzia della Commissione.
Quanto all’art. 25, comma 7, la perentorietà dei termini è espressamente limitata all’operatività degli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241/1990, senza implicare perdita del potere di provvedere. Il Collegio dà continuità all’orientamento che qualifica manifestamente illegittimo il silenzio del Ministero, in coerenza con il favor per le fonti rinnovabili e con il Regolamento (UE) 2022/2577.
Non assumono rilievo la mera calendarizzazione dell’istruttoria, fissata al primo semestre 2026, né le difficoltà organizzative rappresentate dal Ministero. L’introduzione di criteri legali di preferenza non fa venir meno i termini, pena la sostanziale abrogazione delle previsioni. Dichiarata l’illegittimità del silenzio, il Tribunale ordina il provvedere entro 180 giorni e accoglie la domanda di rimborso: l’art. 25, comma 2-ter opera per il solo fatto dell’inosservanza dei termini, senza necessità di preventiva istanza amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.