Opere non autorizzate in pendenza di condono edilizio: improcedibilità dell’istanza (TAR Sicilia n. 347 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In pendenza del procedimento di condono edilizio, la realizzazione di opere di ampliamento non riconducibili ai meri interventi di completamento previsti dall’art. 35, comma 14, legge n. 47/1985 rende improcedibile l’istanza di sanatoria. Le modifiche sopravvenute incidono direttamente sull’oggetto del potere valutativo dell’amministrazione, impedendole di verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato in sede di istanza e lo stato reale dei luoghi; la perdita di tale corrispondenza rende irrilevante ogni eventuale ripristino successivo. La verifica di riconoscibilità del manufatto originario è comunque necessaria anche aderendo all’orientamento che ammette la permanenza dell’istanza in presenza di opere ulteriori. La fiscalizzazione dell’abuso, in quanto rimedio eccezionale, non è applicabile quando le opere realizzate integrano una nuova costruzione in assenza di titolo, e la prova della riconducibilità dell’intervento alla ristrutturazione edilizia grava sul privato.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato, con due ricorsi poi riuniti, l’ordinanza di diniego della domanda di condono edilizio e la successiva ordinanza di ingiunzione di demolizione adottate dal Comune. Le opere oggetto di istanza di sanatoria erano state interessate da interventi successivi, consistenti in demolizione parziale, ricostruzione e ampliamento, con creazione di ulteriori unità immobiliari.
Il ricorrente ha dedotto la falsa applicazione dell’art. 35, legge n. 47/1985, sostenendo che le opere nuove sarebbero autonomamente sanzionabili senza travolgere l’esame dell’istanza originaria, e ha censurato il difetto di motivazione degli atti nonché l’omessa valutazione dei presupposti della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il contrasto giurisprudenziale in materia. Un primo indirizzo, minoritario, ritiene che la realizzazione di opere ulteriori non determini di per sé l’inammissibilità della sanatoria, purché l’intervento originario resti materialmente riconoscibile e autonomamente valutabile, con distinta valutazione degli interventi successivi (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3943/2015; TAR Campania – Napoli, Sez. III, n. 4584/2024).
A tale orientamento si contrappone la ricostruzione prevalente, condivisa dal Collegio, secondo cui le opere non autorizzate eseguite nel corso del procedimento di sanatoria determinano l’improcedibilità dell’istanza, salvo che si tratti di meri interventi di completamento ex art. 35, comma 14, legge n. 47/1985. Le modifiche sopravvenute incidono sull’oggetto del potere valutativo, impedendo di verificare la corrispondenza tra bene rappresentato e bene esistente, con la conseguenza che ogni ripristino successivo diviene irrilevante (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 727 del 23 gennaio 2024; TAR Palermo, Sez. V, n. 891 del 23.04.2025).
Applicando tale indirizzo, il Collegio rileva che l’immobile originario, demolito per metà, ricostruito e ampliato fino al triplo della superficie coperta, non è più identificabile nella sua conformazione iniziale; accanto ad esso sono stati edificati altri fabbricati, per uno dei quali risultano già emanate ordinanze di demolizione non ottemperate. Gli interventi non rientrano nella nozione di completamento e precludono la sanatoria. Il medesimo esito si imporrebbe anche seguendo l’indirizzo minoritario, poiché il bene non è più riconoscibile.
Quanto al difetto di motivazione, la censura è respinta: la carenza riguarda semmai il solo provvedimento di diniego, mentre l’ordinanza di demolizione indica puntualmente gli interventi eseguiti dopo la domanda, la cui natura era nota al ricorrente, che non risulta pregiudicato nelle sue facoltà difensive.
Sulla mancata valutazione della fiscalizzazione, il Collegio osserva che il rimedio è eccezionale e alternativo alla demolizione. Manca il presupposto dell’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, perché gli interventi non furono mai assentiti, neppure in parte; non ricorrono i presupposti dell’art. 33, comma 2, poiché l’applicazione della sanzione pecuniaria presuppone la qualificazione come ristrutturazione edilizia, che il privato non ha dimostrato. L’incremento volumetrico induce anzi a qualificare l’intervento come nuova costruzione (Cons. Stato, Sez. IV, n. 328 del 19 gennaio 2016; Cons. Stato, Sez. V, n. 8514 del 03.11.2025). I ricorsi riuniti sono rigettati, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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