Istanza di sanatoria sospende ma non annulla l’ordine di demolizione (TAR Sicilia n. 1178 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non determina la cessazione dell’efficacia dell’ordine di demolizione, ma ne produce soltanto la sospensione fino alla definizione del procedimento. In caso di rigetto dell’istanza, l’ordine demolitorio riacquista piena efficacia senza necessità di un nuovo provvedimento, per i principi di legalità e tipicità dell’azione amministrativa. L’acquisizione gratuita dell’immobile abusivo al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, costituisce sanzione autonoma e doverosa conseguente all’inottemperanza, non richiedendo l’accertamento dell’elemento soggettivo in capo al proprietario. Il diritto all’abitazione non ha portata assoluta e non prevale automaticamente sull’interesse pubblico al governo del territorio.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano il provvedimento con cui il Comune accertava l’inottemperanza all’ordine di demolizione e acquisiva al proprio patrimonio l’immobile abusivo e il lotto di terreno di pertinenza. Con successivi motivi aggiunti chiedevano l’annullamento del diniego opposto alla terza istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001.

La vicenda traeva origine da un ordine di demolizione risalente al 2014, seguito da una prima istanza di sanatoria poi archiviata e da una seconda istanza presentata nel 2015, definita negativamente solo nel 2023 con provvedimento mai impugnato. Di qui l’acquisizione al patrimonio comunale e la nuova domanda di sanatoria del 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto integralmente il ricorso, introduttivo e per motivi aggiunti. Sul punto centrale, il TAR ha ribadito che la mera presentazione di una domanda di accertamento di conformità non è idonea a vanificare né a viziare ex post il precedente ordine di demolizione.

La Corte ha distinto nettamente il regime della sanatoria ex art. 36 da quello del condono: solo per quest’ultimo la legge prevede la cessazione dell’efficacia dell’ordine, mentre nel primo gli effetti restano sospesi fino alla definizione del procedimento. Di conseguenza, intervenuto il rigetto e non impugnato il diniego, l’ordine originario ha riacquistato efficacia senza necessità di riedizione del potere.

Il Collegio ha poi escluso ogni legittimo affidamento fondato sull’indirizzo giurisprudenziale invocato dai ricorrenti, qualificato come minoritario già all’epoca dei fatti, richiamando un orientamento consolidato in materia. Parimenti infondata è stata ritenuta la censura sul difetto di elemento soggettivo: il manufatto abusivo integra illecito permanente e l’acquisizione opera come sanzione autonoma e doverosa.

Quanto al diritto all’abitazione, il TAR ha ricordato che esso non assume portata assoluta e non prevale automaticamente sull’interesse pubblico al ripristino dell’equilibrio urbanistico-edilizio.

Sui motivi aggiunti, il Collegio ha qualificato il diniego della terza istanza come atto plurimotivato: la legittimità di una sola ragione è sufficiente a sorreggerlo, con assorbimento delle censure residue. La valutazione comunale è stata condivisa, poiché la sanatoria richiede la titolarità del diritto di proprietà in capo all’istante, ormai trasferita al Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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