Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Toscana n. 1147 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza instaurato per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché dia esecuzione al titolo nell’ulteriore termine fissato. L’accoglimento comporta la condanna dell’amministrazione soccombente alle spese, liquidate tenuto conto del carattere seriale della controversia e con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agisce in ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro ha riconosciuto il suo diritto a usufruire del beneficio della Carta elettronica del docente di cui alla legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, condannando il Ministero resistente a metterle a disposizione la somma complessiva di euro 2.000,00.

La sentenza ha inoltre condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, e ha riconosciuto gli interessi o la rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Poiché il titolo esecutivo è rimasto ineseguito, la docente chiede il pagamento degli interessi o della rivalutazione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, con le spese del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Dagli atti di causa emerge che la sentenza ottemperanda è stata notificata al Ministero presso la sede reale e che è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. La sentenza è inoltre passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice ordinario.

Soddisfatti i presupposti processuali, il ricorso è nel merito fondato. Il Collegio rileva che non risulta dagli atti che la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza sia stata eseguita. Da qui la pronuncia di accoglimento: l’amministrazione va ordinata a dare esecuzione al giudicato, provvedendo nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a cura di parte se anteriore, a corrispondere quanto liquidato.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario designato provvederà, entro sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo il decorso inutile del termine assegnato, a tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione della sentenza e al pagamento delle somme ancora dovute.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Nella quantificazione il Collegio tiene conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, anche in relazione ai numerosi, analoghi precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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