Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e spese per soccombenza virtuale (TAR Sicilia n. 1655 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta adozione del provvedimento che soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1 lett. c) c.p.a., non potendosi pronunciare nel merito le censure originariamente proposte. La declaratoria di improcedibilità non preclude la condanna alle spese: in applicazione del principio di soccombenza virtuale, il Collegio valuta la fondatezza del ricorso e l’infondatezza delle eccezioni avversarie, così da porre le spese a carico della parte che sarebbe risultata soccombente se il giudizio fosse proseguito. Resta tardiva l’eccezione di incompetenza territoriale proposta oltre il termine perentorio di cui all’art. 47, co. 2 c.p.a., decorrente dal perfezionamento della notificazione del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui era stata autorizzata l’istituzione di un’azienda faunistico-venatoria su terreni di cui era proprietario, deducendone l’illegittimità sotto diversi profili; censure ulteriori sono state articolate con motivi aggiunti. Si sono costituiti l’amministrazione regionale e la controinteressata; quest’ultima ha eccepito l’irricevibilità, l’inammissibilità, l’infondatezza del ricorso, oltre all’incompetenza per territorio del Tribunale sede di Palermo in favore della sezione staccata.

Con memoria successiva il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa, stante l’adozione di un nuovo decreto, domandando la condanna delle controparti alle spese. La controinteressata ha insistito nelle eccezioni. Il Collegio è stato così chiamato a stabilire l’esito del giudizio in presenza di un fatto sopravvenuto satisfattivo e la sorte delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, alla luce di quanto dichiarato dal ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1 lett. c) c.p.a. L’adozione del provvedimento satisfattivo esaurisce l’interesse alla decisione di merito, con conseguente impossibilità di scrutinare la fondatezza delle censure originariamente dedotte.

La declaratoria di improcedibilità non esaurisce il thema decidendum, residuando la questione delle spese. Il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, che impone di verificare quale parte sarebbe risultata soccombente ove il giudizio fosse proseguito, al fine di non lasciare priva di tutela la parte che aveva ragionevolmente agito.

In questa prospettiva il Collegio ha esaminato le eccezioni della controinteressata. L’eccezione di incompetenza per territorio è stata ritenuta tardiva, perché proposta oltre il termine di cui all’art. 47, co. 2 c.p.a., avuto riguardo alla data di perfezionamento della notificazione del ricorso.

Il ricorso non è stato poi reputato tardivo: per giurisprudenza consolidata, il termine decadenziale decorre, per i soggetti direttamente incisi, dalla notifica dell’atto o dall’effettiva e accertata piena conoscenza dello stesso, non potendosi desumere induttivamente la conoscenza dalla presenza di tabelle perimetrali sul sito, anche perché il ricorrente risiede in altro Comune.

Il Collegio ha escluso altresì il difetto di interesse del ricorrente, discendendo l’interesse all’impugnazione dal fatto che il provvedimento consentiva l’utilizzo dei terreni di sua proprietà. Nel merito il primo motivo è stato giudicato fondato: ai sensi dell’art. 25, co. 3, lett. g) l.r. 1 settembre 1997, n. 33, per ottenere l’autorizzazione all’istituzione di aziende faunistico-venatorie occorre la documentazione attestante il consenso scritto dei proprietari e dei conduttori dei fondi. Il consenso del conduttore non è sufficiente, poiché il contratto di affitto consente il godimento del fondo ad esclusivo scopo agricolo e la norma richiede comunque l’assenso del proprietario. Le spese sono state poste in solido a carico dell’amministrazione e della controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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