Ottemperanza e Carta docente: il giudice amministrativo ordina l’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 2777 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto alla Carta elettronica per i docenti, una volta passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. Il ricorso per ottemperanza è ammissibile decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, come previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996. L’inerzia dell’Amministrazione, non avendo questa provato l’avvenuta esecuzione, legittima l’accoglimento del ricorso, con la conseguente nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. Le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa, senza diritto ad alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente presso istituti scolastici, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta elettronica per l’anno scolastico 2024/2025, per l’importo di € 500,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato. Nonostante ciò, l’Amministrazione non aveva provveduto a dare esecuzione al provvedimento.
La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’erogazione della Carta docente e la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento. Il Collegio ha preliminarmente accertato che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione fosse passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c. e che, alla data di proposizione del ricorso, fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996. Tale termine, come precisato dal Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309, deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
Quanto all’esecuzione, il TAR ha rilevato che l’Amministrazione resistente non aveva fornito la prova dell’avvenuta integrale esecuzione del giudicato. Tale inerzia ha determinato l’accoglimento del ricorso, con il conseguente obbligo per l’Amministrazione di erogare la Carta docente entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il Collegio ha nominato fin d’ora il Commissario ad acta nella figura del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. L’intervento del Commissario è subordinato a un’istanza del creditore, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione. Il Commissario, entro i successivi 60 giorni, provvederà a determinare l’importo ancora dovuto e ad adottare tutti gli atti necessari per l’esecuzione, senza diritto ad alcun compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali di un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa.
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Nota della Redazione
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