L’energiebonus non consente di superare l’altezza massima del piano urbanistico (TAR Trentino-Alto Adige n. 164 del 24.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di abbattimento e ricostruzione di un edificio esistente con impiego di un incentivo volumetrico (bonus energia), l’art. 21, comma 1, lett. a), della legge provinciale n. 9/2018 consente di superare unicamente l’altezza massima dell’edificio abbattuto, non anche l’altezza massima ammessa dallo strumento urbanistico comunale. Trattandosi di norma derogatoria, la sua interpretazione è restrittiva e non ammette estensioni analogiche. Il venir meno, nella disciplina vigente, della deroga espressa all’altezza di piano già prevista dal B.L.R. n. 964/2014 non configura una abrogazione implicita del limite urbanistico, ma ne conferma la perdurante operatività.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un lotto sito in zona mista, presentava istanza di concessione edilizia per l’abbattimento di un fabbricato a destinazione residenziale con esercizio pubblico al piano terra e la sua ricostruzione con trasformazione edilizia, mutamento di destinazione d’uso e fruizione del bonus energia per nuovi edifici, nella misura del 10%, ai sensi dell’art. 19 del decreto del Presidente della Provincia n. 6/2025.

Il progetto collocava parte del nuovo volume entro la sagoma preesistente e parte all’esterno, superando l’altezza del fabbricato abbattuto e l’altezza media massima di 9,00 metri fissata dal piano urbanistico comunale. Il Comune, acquisito il parere del competente Ufficio provinciale, comunicava i motivi ostativi e poi respingeva l’istanza. Avverso il diniego la proprietaria proponeva ricorso, deducendo la violazione dell’art. 21 della legge provinciale n. 9/2018 e, in via subordinata, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione in ordine al rispetto delle distanze.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato che la ricorrente, in sede di replica, ha dichiarato la cessazione dell’interesse a coltivare il secondo motivo, essendo emerso che la contestata violazione delle distanze non costituiva motivo di diniego. Ne ha quindi dichiarato l’irricevibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Nel merito, la questione centrale concerne l’interpretazione dell’art. 21, comma 1, lett. a), della legge provinciale n. 9/2018, che disciplina gli interventi di abbattimento e ricostruzione distinguendo l’ipotesi senza incremento volumetrico da quella con incentivo volumetrico. Nella prima, la ricostruzione è ammessa in deroga alle distanze minime vigenti, purché siano mantenute le distanze preesistenti legittime; nella seconda, la volumetria derivante dall’incentivo può essere realizzata anche oltre la sagoma e oltre l’altezza massima dell’edificio abbattuto.

Il Collegio sottolinea che, sul piano dell’altezza, la disposizione autorizza espressamente il superamento solo dell’altezza dell’edificio abbattuto, non dell’altezza ammessa dallo strumento urbanistico. La norma, di natura eccezionale, va letta secondo i criteri degli artt. 12 e 14 delle preleggi e non tollera applicazioni estensive.

Il raffronto con la disciplina statale di cui all’art. 2-bis, comma 1-ter, del d.P.R. n. 380/2001 conferma tale lettura: la norma statale interviene sul tema delle distanze e non disciplina il limite massimo di altezza. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa che ha escluso la disapplicazione dei limiti di altezza nelle zone residenziali.

Quanto all’argomento della ricorrente secondo cui la soppressione, nella disciplina vigente, della deroga all’altezza di piano già contenuta nel B.L.R. n. 964/2014 rivelerebbe la volontà di liberalizzare gli incrementi, il Collegio lo respinge: il legislatore provinciale, avendo in precedenza derogato espressamente, ha scelto di non riprodurre quella facoltà, con la conseguenza opposta di escludere il superamento dell’altezza massima di piano. Né rileva che, nella specie, si tratti di ricostruzione integrale e non di ampliamento di edificio esistente, poiché la deroga all’altezza di piano non era comunque applicabile.

Accertato che il nuovo fabbricato raggiunge i 12,24 metri a fronte dei 9,00 metri consentiti, il Collegio ha confermato la legittimità del diniego, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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