La condanna per violenza sessuale è ostativa al permesso di soggiorno (TAR Emilia-Romagna n. 1270 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condanna per il reato di violenza sessuale ex art. 609-bis cod. pen. è ostativa al rilascio, al rinnovo e alla revoca del permesso di soggiorno. L’amministrazione, in presenza di una condanna per reato ostativo, non deve dare applicazione automatica al disposto normativo, ma può esprimere una valutazione in concreto sulla pericolosità sociale del cittadino straniero anche alla luce della natura e della frequenza delle condotte.
Il Fatto
Due cittadini stranieri hanno impugnato separatamente i decreti con cui la Questura di Modena ha revocato il loro permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e ha dichiarato inammissibile l’istanza di rinnovo. I ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 286/1998, il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione, lamentando che l’amministrazione non avesse considerato la durata del soggiorno, l’inserimento sociale, familiare e lavorativo.
L’amministrazione si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dei ricorsi, depositando una relazione con le plurime condanne penali riportate dal ricorrente per reati di ingresso illegale, violenza sessuale, danneggiamento aggravato, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva, e ha respinto le censure. Il Collegio ha rilevato che la Questura aveva correttamente motivato il provvedimento sulla base della sentenza definitiva della Corte d’Appello di Bologna del 14.04.2021, con condanna del ricorrente per violenza sessuale. La valutazione di pericolosità sociale non era limitata al richiamo della condanna, ma era supportata da una serie di gravi e ravvicinate condotte, verificatesi in un arco temporale ridotto e poco dopo l’ingresso nel territorio nazionale.
La Corte ha chiarito che l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, richiamando l’art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen., attribuisce efficacia ostativa al rilascio del titolo di soggiorno alle condanne per reati inerenti la libertà sessuale, tra cui l’art. 609-bis cod. pen. In presenza di tali condanne, anche una sola, non residua alcuna sfera di discrezionalità per l’amministrazione, che deve dare immediata applicazione al disposto normativo. Il legislatore considera la commissione di determinati reati come in sé espressiva di pericolosità sociale, precludendo l’ingresso e la permanenza in Italia.
Il Collegio ha di conseguenza escluso che i decreti impugnati fossero frutto esclusivo di un automatismo: la condanna per reato ostativo si accompagnava a un giudizio di pericolosità sociale fondato sulle plurime condotte, sulla loro frequenza e sulla mancata integrazione nel tessuto sociale. In tale quadro, i legami familiari e lavorativi invocati non potevano essere valorizzati, risultando proporzionata la misura preclusiva, anche in relazione alla condizione personale del ricorrente.
In definitiva, il Tribunale ha respinto i ricorsi e ha condannato parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.500,00 euro, oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.